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Conversione Decreto lavoro: continuità lavorativa dei lavoratori somministrati
La Legge di Conversione del Decreto Lavoro introduce disposizioni che hanno lo scopo di salvaguardare la continuità lavorativa dei lavoratori somministrati attraverso una deroga al limite temporale delle missioni e la nullità legale di clausole contrattuali che limitano l'assunzione del lavoratore somministrato da parte dell'utilizzatore (art. 16 quinquies, L 25 giugno 2026, n. 112)
Conversione Decreto lavoro: continuità lavorativa dei lavoratori somministrati
La Legge di Conversione del Decreto Lavoro introduce disposizioni che hanno lo scopo di salvaguardare la continuità lavorativa dei lavoratori somministrati attraverso una deroga al limite temporale delle missioni e la nullità legale di clausole contrattuali che limitano l'assunzione del lavoratore somministrato da parte dell'utilizzatore (art. 16 quinquies, L 25 giugno 2026, n. 112)
L'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 disciplina l'apposizione del termine e la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, incluse le missioni dei rapporti di lavoro in somministrazione.
Al comma 2, la norma stabilisce che:
Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
La Legge di conversione del Decreto Lavoro (DL 30 aprile 2026, n. 62) specifica che ai fini del computo del limite di durata nella successione dei contratti a termine si tiene conto dei periodi di missione "di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato".
Inoltre, in deroga alla disposizione del comma 2, dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, viene introdotta la previsione secondo la quale, il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale.
In altri termini, per le missioni dei lavoratori somministrati il limite durata viene elevato da 24 a 36 mesi.
Il nuovo limite di durata si applica a decorrere dal 28 giugno 2026. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.
Infine, sempre nell'ambito dei rapporti di lavoro in somministrazione, viene espressamente prevista la nullità legale di ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


