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Decreto Carburanti-ter: slittano i termini della definizione agevolata
Con voti 79 favorevoli e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2026 in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Tra le diverse misure, la proroga per la rottamazione degli enti territoriali (SENATO - Comunicato 24 giugno 2026)
Decreto Carburanti-ter: slittano i termini della definizione agevolata
Con voti 79 favorevoli e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2026 in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Tra le diverse misure, la proroga per la rottamazione degli enti territoriali (SENATO - Comunicato 24 giugno 2026)

Il comma 4 dell’articolo 1-sexies del decreto Carburanti-ter introduce una serie di proroghe relative all’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta “rottamazione quinquies”, ai carichi degli enti territoriali che, nell’esercizio della propria autonomia impositiva, ne prevedano l’applicazione. La disposizione interviene sull’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito dalla legge n. 88 del 2026, che disciplina l’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata ai carichi affidati da regioni ed enti locali.
L’articolo 10-quinquies, comma 1, dispone che la disciplina concernente la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione da regioni ed enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, abbiano previsto l’applicazione della misura alle proprie entrate con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Il decreto Carburanti-ter modifica quindi i termini della procedura. In primo luogo, viene prorogata dal 15 settembre 2026 al 15 ottobre 2026 la data a decorrere dalla quale l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.
Viene poi spostato il periodo entro cui il debitore può presentare la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata. La nuova finestra temporale va dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026, in luogo del precedente periodo compreso tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026. Le modalità di presentazione restano esclusivamente telematiche e sono pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 15 ottobre 2026, anziché entro il 15 settembre 2026. La dichiarazione può inoltre essere integrata entro il 15 dicembre 2026, in luogo del termine precedentemente fissato al 31 ottobre 2026.
Slitta anche il calendario dei pagamenti. Le somme dovute per la definizione possono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, e non più entro il 31 gennaio 2027, oppure in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare. Le prime cinque rate scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell’anno 2027; dalla sesta alla cinquantaquattresima, le scadenze sono fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. Nel testo previgente tali scadenze decorrevano invece dal 2027. In caso di pagamento rateale, gli interessi si applicano al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027, in luogo del 1° febbraio 2027.
Viene prorogato anche il termine entro il quale l’agente della riscossione deve inviare ai debitori la comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate – che non può essere inferiore a 100 euro – e la data di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il 28 febbraio 2027, in luogo del 31 dicembre 2026.
Alla data del 28 febbraio 2027, e non più del 31 gennaio 2027, si producono inoltre gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione disciplina gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni già operanti prima della domanda di adesione alla procedura e prevede che, alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), siano automaticamente revocate e che non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
Il comma 2 dell’articolo 10-quinquies dispone inoltre che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai fini dell’applicazione della definizione agevolata siano pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati all’agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, termine prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2026. La comunicazione deve avvenire con le modalità rese disponibili dallo stesso agente nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026.
La disciplina opera in deroga a una serie di disposizioni concernenti l’efficacia, la pubblicazione e le modalità di adozione delle delibere e dei regolamenti relativi alle entrate degli enti territoriali. In particolare, la deroga riguarda l’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge n. 201 del 2011, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, l’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e l’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019.
di Anna Russo
Fonte normativa

