giovedì, 25 giugno 2026 | 09:36

Ordinanza Marche sul rischio calore

Vietate le attività nelle ore centrali nei giorni in cui il rischio caldo raggiunge livello alto (Reg. Marche - Ordinanza Regionale 22 giugno 2026, n. 1)

Ordinanza Marche sul rischio calore

Vietate le attività nelle ore centrali nei giorni in cui il rischio caldo raggiunge livello alto (Reg. Marche - Ordinanza Regionale 22 giugno 2026, n. 1)

L’Ordinanza regionale n. 1 del 22 giugno 2026 vieta lo svolgimento di attività lavorative all'aperto con esposizione prolungata alla radiazione solare nella fascia oraria tra le 12:30 e le 16:00. Il divieto si applica dal 24 giugno al 31 agosto 2026, termine eventualmente prorogabile, esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui la mappa di rischio pubblicata sul sito www.worklimate.it, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00, segnali un livello “ALTO”.

Rientrano nell'ambito di applicazione le attività agricole e florovivaistiche, la movimentazione, il deposito, il carico e lo scarico merci in aree esterne nell'ambito della logistica, indipendentemente dal settore merceologico, i cantieri edili, stradali e navali all'aperto e le attività estrattive in cava.

Per le consegne effettuate mediante velocipedi, anche a pedalata assistita, i soggetti organizzatori del servizio adottano misure organizzative per prevenire l'esposizione al rischio da calore e assicurano la disponibilità di idonee dotazioni di protezione, in coerenza con le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, ad esempio creme solari e acqua.

Le prescrizioni non si applicano alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori per interventi urgenti di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, fermo restando in ogni caso l'adozione delle misure previste dalle Linee di indirizzo regionali. Restano salvi gli accordi aziendali e sindacali migliorativi rispetto al contenuto dell'Ordinanza. L'inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Si raccomanda infine ai Comuni di valutare l'adozione temporanea di deroghe ai regolamenti locali sulle emissioni acustiche, per consentire lo svolgimento delle lavorazioni nelle fasce orarie più fresche.

di Alfonso Della Corte

Fonte Normativa