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Verifica parametri EVR Area Legno-Lapidei Veneto
Entro il 30 giugno le imprese artigiane e PMI area legno e lapidei del Veneto sono tenute ad effettuare la verifica dei parametri aziendali per l’erogazione dell’E.V.R. di competenza anno 2026 (Cod. CNEL F060)
Verifica parametri EVR Area Legno-Lapidei Veneto
Entro il 30 giugno le imprese artigiane e PMI area legno e lapidei del Veneto sono tenute ad effettuare la verifica dei parametri aziendali per l’erogazione dell’E.V.R. di competenza anno 2026 (Cod. CNEL F060)
Il CIRL Area Legno e Lapidei del 20 novembre 2024 ha istituito per le annualità 2025, 2026 e 2027 l’elemento variabile della retribuzione (EVR).
Per determinare l’importo E.V.R. 2026 spettante ai lavoratori le imprese sono tenute a verificare a livello aziendale i seguenti due indicatori/parametri di riferimento:
- Volume affari IVA;
- Numero medio dei dipendenti occupati (cessati compresi) nell’anno 2025 rispetto al numero medio dei lavoratori occupati (cessati compresi) nell’anno 2024.
Ciascun parametro incide in misura percentuale rispetto all’importo E.V.R. lordo totale: 80% il primo indicatore (volume di affari IVA) e 20% il secondo (numero medio dei dipendenti).
Ai fini del conteggio dei lavoratori per la verifica del parametro “Numero medio dei dipendenti occupati” si considerano tutti i lavoratori subordinati dipendenti dell’impresa, ossia quadri, impiegati, operai e apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Non si contano gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di 1° e 3° livello (c.d. apprendistato duale).
I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all’orario.
I lavoratori a tempo determinato o gli assunti/cessati in corso dell’anno, sono conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro nell’anno di riferimento (1/1/2025 - 31/12/2025). A tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario.
I lavoratori a chiamata sono computati in base all’orario effettivamente lavorato in ciascuno degli anni di riferimento, cioè sono conteggiati in proporzione all’orario svolto nel periodo di riferimento (1/1/2025 - 31/12/2025). Non si considerano i lavoratori somministrati.
Entrambi i parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non con riferimento alle singole unità produttive territoriali.
In caso di trasferimento di azienda, senza soluzione di continuità, riferita allo stesso settore, i parametri sono verificati anche in relazione al periodo di riferimento (1/1/2025 - 31/12/2025) in capo all’impresa cedente. Lo stesso criterio si applica nelle ipotesi di trasformazione societaria (es. da impresa individuale a srl).
Per le imprese neocostituite, per le quali non è possibile effettuare il confronto dei parametri sulle annualità precedenti, l’E.V.R. 2026 sarà erogato nella misura intera (100%) alle scadenze previste dall’accordo regionale senza poter applicare la tassazione agevolata.
La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:
1. entrambi i parametri risultano incrementati rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 100% dell’importo previsto potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione;
2. un solo parametro risulta incrementato rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda erogherà l’E.V.R. nella misura quantificata per il singolo parametro, potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione;
3. entrambi i parametri risultano pari o inferiori rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda non provvederà all’erogazione dell’E.V.R.
Nel caso in cui l’impresa non effettui la verifica dei parametri dovrà erogare l’E.V.R. per intero, senza possibilità di accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale, né commutare l’importo in welfare.
Determinato l’importo dell’E.V.R. 2026 in esito alla verifica dei parametri di cui sopra, le imprese procederanno all’erogazione ai lavoratori aventi diritto.
L’accordo E.V.R. prevede un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o parziale dell’E.V.R. spettante, in un’unica soluzione, a prestazioni, opere, servizi in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare, solo laddove siano messi a disposizione da parte del datore di lavoro.
In tale ipotesi, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione ai dipendenti mediante consegna della Scheda Welfare ed i lavoratori che intendono esercitare l’opzione welfare devono restituire la scheda compilata e firmata entro la fine del mese di luglio 2026.
Rientra fra le prestazioni di welfare opzionabili anche la previdenza complementare.
È possibile, infatti, per il lavoratore optare per la destinazione dell’importo welfare spettante al Fondo di previdenza complementare (anche aperto) a cui lo stesso è iscritto con conferimento del TFR. L’importo trasferito al Fondo pensione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, senza oneri aggiuntivi per l’impresa e, pertanto, l’importo E.V.R. spettante destinato a previdenza complementare deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l’INPS.
Il datore di lavoro metterà a disposizione la soluzione di welfare entro la fine del mese di settembre 2026 con annotazione nel cedolino paga di competenza dello stesso mese (settembre 2026). Invece, nel caso di opzione per la previdenza complementare, viene data indicazione del conferimento al Fondo pensione nel cedolino paga del mese di luglio 2026.
Qualora il lavoratore eserciti l’opzione welfare, i valori dell’E.V.R. spettante sono incrementati del 5%, arrotondati per eccesso ai 5 euro.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


