(inquery)
Borsa di studio ai superstiti
L'Istituto fornisce indicazioni per richiedere la borsa di studio riconosciuta agli alunni e studenti superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL - circolare 23 giugno 2026 n. 31)
Borsa di studio ai superstiti
L'Istituto fornisce indicazioni per richiedere la borsa di studio riconosciuta agli alunni e studenti superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL - circolare 23 giugno 2026 n. 31)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni Inail riconosciute ai superstiti, l'INAIL eroga agli alunni e studenti superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale una borsa di studio annuale finalizzata al sostegno delle attività di istruzione e formazione.
La borsa di studio è riconosciuta agli alunni e studenti titolari di rendita ai superstiti di lavoratore deceduto per infortunio o malattia professionale che frequentano uno dei seguenti corsi di studio:
- Scuole primarie (elementari);
- Scuole secondarie di primo grado (medie);
- Scuole secondarie di secondo grado (superiori) e percorsi di formazione professionale (IeFP);
- Università, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
- Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea;
- Scuole, istituti, università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.
La prestazione è erogata fino al raggiungimento dei requisiti di età, in particolare:
- fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, ovvero
- fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale;
- per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.
Per gli studenti superstiti figli inabili al lavoro la prestazione è erogata finché dura l'inabilità sempre nei limiti della durata legale del corso di studi.
Inoltre, la prestazione è riconosciuta esclusivamente per la durata legale del corso di studi e a condizione che il corso di studi di ciascun anno sia frequentato con profitto.
Il requisito del profitto è soddisfatto:
- per gli studenti delle scuole elementari e medie, con la promozione alla classe successiva. Per l'ultimo anno con il superamento dell'esame di Stato;
- per gli studenti delle scuole superiori, con la promozione nello scrutinio finale di giugno ovvero, in caso di "debiti formativi", con il superamento delle prove di recupero. Per l'ultimo anno con il superamento dell'esame di Stato;
- per gli studenti degli IeFP, con la promozione alla classe successiva. Per l'ultimo anno con il superamento dell'esame di qualifica professionale o di diploma professionale.
- per gli studenti universitari e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), con il conseguimento di almeno la metà dei crediti formativi per ciascun anno accademico;
- per gli studenti iscritti agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con la promozione all'anno successivo. Per l'ultimo anno con il conseguimento del diploma di specializzazione.
Ai fini del riconoscimento della borsa di studio si considerano validi i corsi di studio tenuti presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle università dell'Unione europea nonché delle istituzioni scolastiche operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano. Per i corsi di studio frequentati all'estero è necessaria l'attestazione, rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, di equivalenza rispetto ai corsi di studio del sistema nazionale.
Natura e misura della prestazione
L’importo annuale della borsa di studio è determinato in relazione alla tipologia del corso di studi frequentato, più precisamente nella misura di:
- euro 3.000, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- euro 5.000, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- euro 7.000, per ogni anno di frequenza dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Gli stessi importi sono previsti per il sistema di istruzione e formazione e le università operanti all’estero.
La borsa di studio costituisce una prestazione economica, corrisposta all'alunno/studente, esente da ogni imposizione fiscale.
La domanda finalizzata al riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata all’Inail entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico, esclusivamente mediante il servizio telematico denominato "Borsa di studio ai superstiti", accessibile dalla home page MyInail dei servizi telematici disponibili per l’utenza.
Il servizio è attivo a partire dal 24 giugno 2026 per la compilazione e l’invio delle domande relative all’anno scolastico/accademico 2025-2026.
Per i successivi anni scolastici/accademici, è possibile presentare la domanda al conseguimento dei requisiti previsti.
L’accesso è consentito tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) o con profilo Utente in possesso di credenziali Inail.
La domanda può essere presentata direttamente dal superstite oppure, nelle ipotesi previste dalla legge, dall’esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno, allegando la documentazione comprovante la rappresentanza.
È inoltre ammissibile la presentazione della domanda attraverso un Istituto di patronato e di assistenza sociale.
L'esito della domanda è comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o posta elettronica certificata (PEC).
In caso di accoglimento della domanda la prestazione è erogata dall’Inail mediante accredito sulle coordinate di pagamento indicate nella domanda.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


