mercoledì, 24 giugno 2026 | 12:59

Incrementi retributivi e lavoro notturno: i quesiti risolti dal Fisco

Fornite ulteriori precisazioni, in forma di domanda-risposta, sull’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2026 in materia di incrementi retributivi, rinnovi contrattuali, maggiorazioni e indennità (AdE - Circolare 24 giugno 2026, n. 3/E)

Incrementi retributivi e lavoro notturno: i quesiti risolti dal Fisco

Fornite ulteriori precisazioni, in forma di domanda-risposta, sull’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2026 in materia di incrementi retributivi, rinnovi contrattuali, maggiorazioni e indennità (AdE - Circolare 24 giugno 2026, n. 3/E)

Indennità di cassa

Il comma 7 della legge di bilancio 2026 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. La circolare n. 2/E del 2026 ha chiarito che l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché agli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro. Considerato che le indennità in questione sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, l’imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi retributivi relativi a tali istituti.

Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL

La circolare n. 2/E del 2026 ha chiarito che l’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Restano esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi ma erogati prima del 1° gennaio 2026. È stato altresì precisato che, qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente. Beneficiano pertanto dell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti. Restano, in ogni caso, esclusi gli importi erogati “una tantum”.

Superminimo assorbibile

Con la circolare n. 2/E del 2026 è stato chiarito che, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi. La misura agevolativa si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi non previsti dal CCNL, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.

Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre

La circolare n. 2/E del 2026 ha chiarito che l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali interessati che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché agli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi. Considerato che durante il periodo di ferie il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria, l’imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie. Le medesime considerazioni valgono per le festività soppresse e per i permessi di natura contrattuale collettiva, in quanto anche tali istituti sono fruiti mensilmente e consentono al lavoratore la percezione della retribuzione ordinaria. Parimenti, l’imposta sostitutiva si applica anche alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL, in quanto trattasi di mensilità aggiuntiva assimilabile alla quattordicesima mensilità, e al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre, in quanto rientrante nella retribuzione ordinaria.

Maggiorazione domenicale

I commi 10 e 11 della legge di bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. La circolare n. 2/E del 2026 ha evidenziato, con riferimento alle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo come individuati dai CCNL, che il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica. Considerato che l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 prevede che il giorno di riposo settimanale possa essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, ma che, comunque, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, tutte le domeniche sono considerate giorni festivi, l’imposta sostitutiva si applica, in ogni caso, alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.

Part-time

La circolare n. 2/E del 2026 ha chiarito, con riferimento alle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, che il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza che coincida o meno con la domenica. Considerato, pertanto, che, in una settimana, il giorno di riposo può non coincidere con la domenica ed è sempre identificato in un unico giorno settimanale, nel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, l’agevolazione si applica solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti. Nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale siano previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il beneficio non è applicabile.

Straordinario festivo o notturno

Con la circolare n. 2/E del 2026 è stato chiarito che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono interessati dalla disciplina esclusivamente gli importi aggiuntivi collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario. Ciò considerato, l’imposta sostitutiva pari al 15 per cento si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

Indennità di reperibilità

La circolare n. 2/E del 2026 ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni. Considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica alle indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle casistiche di cui ai commi 10 e 11, anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa, in quanto tali indennità sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.

Indennità di pernottamento

L’articolo 117 del CCNL Credito, rubricato «Ausiliari – Vigilanza e custodia», prevede, al comma 8, che in caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno, entro il limite di 8,30 ore per notte, spetti il compenso indicato in allegato. Si tratta di uno specifico compenso contrattualmente previsto, collegato funzionalmente alla disponibilità del lavoratore che, in ragione del rapporto di lavoro e dell’organizzazione del servizio notturno prevista dal datore di lavoro, è tenuto a pernottare fuori casa, presso i locali dell’impresa, nell’ambito della disciplina delle mansioni di vigilanza e custodia; tale compenso è comunque corrisposto in aggiunta alla retribuzione ordinaria per la prestazione diurna. Di conseguenza, l’imposta sostitutiva pari al 15 per cento si applica anche all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito.

Assenza o mancata applicazione di un CCNL

Con la circolare n. 2/E del 2026 è stato precisato, con riferimento all’ambito applicativo dell’imposizione agevolata sugli incrementi retributivi, che l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Con la medesima circolare è stato altresì chiarito, con riferimento all’imposizione agevolata sulle maggiorazioni e sulle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità inerenti al lavoro a turni, che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali. Ne consegue che, qualora al rapporto di lavoro non sia stato applicato un CCNL, le suddette imposte sostitutive non possono trovare applicazione.

Lavoratori impatriati e docenti o ricercatori residenti all’estero

La circolare n. 2/E del 2026 ha evidenziato che, nel caso in cui l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati, la misura agevolativa si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale. Tuttavia, richiamando la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 e la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024, viene ribadito che i regimi agevolativi per lavoratori impatriati, docenti e ricercatori riguardano i redditi assoggettati a tassazione progressiva, mentre restano esclusi i redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Poiché gli incrementi retributivi sono assoggettati a imposta sostitutiva e, quindi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, il chiarimento contenuto nella circolare n. 2/E del 2026 deve intendersi nel senso che, qualora le somme in questione siano corrisposte ai lavoratori impatriati nonché ai docenti o ai ricercatori, esse devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, nella misura ridotta prevista dalla norma. Le medesime indicazioni valgono anche con riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15 per cento di cui ai commi 10 e 11 della legge di bilancio 2026.

di Anna Russo

Fonte normativa