(inquery)
Agricoli: versamenti volontari 2026
L'Inps illustra le modalità di calcolo, per l'anno 2026, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli (INPS – circolare 22 giugno 2026 n. 69)
Agricoli: versamenti volontari 2026
L'Inps illustra le modalità di calcolo, per l'anno 2026, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli (INPS – circolare 22 giugno 2026 n. 69)
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, le aliquote applicabili hanno negli anni raggiunto la misura dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD).
L'aliquota da applicare per l'anno 2026 è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 30,50% di cui il 30,39% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.
Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2026
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995 | Aliquota base 0,11% | Quota pensione 30,39% | Totale IVS 30,50% |
Coefficienti di riparto | 0,003607 | 0,996393 | 1,000000 |
Autorizzati dal 31 dicembre 1995 | 0,11% | 30,39% | 30,50% |
Coefficienti di riparto | 0,003607 | 0,996393 | 1,000000 |
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo 4 classi di reddito settimanale.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1° gennaio 2026
Classi | Classi di reddito settimanale | Reddito settimanale medio imponibile | Quota pensione 22,00% RM | Addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM | Addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,80 x 3) | Contributo totale |
1° | Fino a € 273,78 | € 273,78 | € 60,24 | € 5,48 | € 2,40 | € 68,12 |
2° | Oltre € 273,78 Fino a € 365,04 | € 319,41 | € 70,28 | € 6,39 | € 2,40 | € 79,07 |
3° | Oltre € 365,04 Fino a € 456,30 | € 410,67 | € 90,35 | € 8,22 | € 2,40 | € 100,97 |
4° | Oltre € 456,30 | € 501,93 | € 110,43 | € 10,04 | € 2,40 | €122,87 |
L'importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
- € 68,21 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 80,77 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l'importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per il 2026, per il FPLD è pari a 30,50%.
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del lavoro con decreto direttoriale.
Per l'anno 2026, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2026.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione generale obbligatoria
I coloni e i mezzadri reinseriti nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Gli importi dei contributi volontari per l'anno 2026, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita.
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda.
Per le domande accolte con decorrenza collocata nell'anno 2026, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 23,29 euro;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell'8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50%).
Il contributo base, invece, è pari all'importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l'aliquota pari allo 0,11%.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


