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Commercio Conflavoro - Confsal: firmato il nuovo CCNL
Firmato, il 19 maggio 2026, tra la CONFLAVORO PMI, la CONFSAL, la CONFSAL FEDERLAVORATORI e la FESICA, il rinnovo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi scaduto il 31 gennaio 2026 (Cod. CNEL H02H)
Commercio Conflavoro - Confsal: firmato il nuovo CCNL
Firmato, il 19 maggio 2026, tra la CONFLAVORO PMI, la CONFSAL, la CONFSAL FEDERLAVORATORI e la FESICA, il rinnovo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi scaduto il 31 gennaio 2026 (Cod. CNEL H02H)
Il CCNL decorre dal 1° giugno 2026 e scadrà il 31 maggio 2029 e prevede i seguenti aumenti retributivi
Inquadramento | Minimi in vigore | Minimi al 01.11.2026 | Minimi al 01.02.2027 |
Quadri* | € 2.986,95 | € 3.049,00 | € 3.118,00 |
Primo Livello | € 2.507,20 | € 2.562,00 | € 2.62S,00 |
Secondo Livello | € 2.236,65 | € 2.28S,00 | € 2.340,00 |
Terzo Livello | € 1.985,15 | € 2.025,00 | € 2.072,00 |
Quarto Livello | € 1.785,00 | € 1.820,00 | € 1.860,00 |
Quinto Livello | € 1.662,00 | € 1.693,00 | € 1.730,00 |
Sesto Livello | € 1.543,05 | € 1.572,00 | € 1.60S,00 |
Settimo Livello | € 1.399,35 | € 1.42S,00 | € 1.452,00 |
Op. vendita A | € 1.720,50 | € 1.752,00 | € 1.788,00 |
Op. vendita B | € 1.524,55 | € 1.549,00 | € 1.581,00 |
*Di cui € 260,77 indennità di funzione
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. 6 mesi di calendario per Quadro e 1° livello;
b. 60 giorni di effettivo lavoro per i livelli 2, 3, 4 ,5 e Operatori di vendita;
c. 45 giorni di effettivo lavoro per i livelli 6 e 7.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate per la generalità dei lavoratori, 39 ore settimanali con assorbimento di 36 Rol, 38 per i dipendenti da aziende che si occupano di vendita al pubblico nei magazzini a prezzo unico con assorbimento di 72 ore di permessi, ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry e 45 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti. Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
Permessi retribuiti
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita. I lavoratori donatori di sangue e donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti secondo le modalità previste dalla legge. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di: - 2 giorni per ciascun esame universitario; - 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare; - 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore; - 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore
Scatti di anzianità
Vengono disciplinati su base triennali e per un massimo di 10 scatti.
Livello | Importo |
Q | € 26,00 |
1° | € 25,00 |
2° | € 23,00 |
3° | € 22,00 |
4° | € 21,50 |
5° | € 21,00 |
6° | € 20,50 |
7° | € 20,00 |
Operatore vendita A | € 16,00 |
Operatore vendita B | € 15,00 |
Malattia
A decorrere dalla data di rinnovo del CCNL, il diritto alla conservazione del posto di lavoro cessa qualora il lavoratore raggiunga un periodo di 180 giorni in un anno solare, computando a tal fine anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente CCNL.
I giorni di assenza dei lavoratori fragili, dei lavoratori affetti da malattie di particolari gravità, quali patologie oncologiche, malattie che richiedono il trapianto, patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, per sottoporsi alle cure, anche mediante ricovero ospedaliero o in regime di day hospital, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia. Per tali lavoratori inoltre il periodo di comporto è raddoppiato.
Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
- 100% della retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni di assenza;
- 75% della retribuzione giornaliera netta per i giorni dal 4° al 20°;
- 100% della retribuzione giornaliera netta per i giorni dal 21° in poi.
Malattia apprendisti
Al superamento del periodo di prova, durante il periodo di malattia, l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del comporto, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Part time
La durata della prestazione individuale verrà concordata tra le parti e non potrà essere inferiore ai seguenti limiti:
- Azienda che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti: a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
- Aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti: a) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; b) 72 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; c) 600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale
Potranno essere realizzati contratti part-time della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altri datori di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni compiuti. La variazione in aumento va concessa entro il limite del 30% della prestazione annua concordata e maggiorata del 10%. La maggiorazione per Clausole elastiche passa al 36,5% mentre quella per lavoro supplementare al 35%
Stagionalità
Oltre alle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano che sono stagionali le seguenti attività e mansioni correlate: • Attività legate all’intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse ad eventi ciclici, religiosi, tradizionali e promozionali; • Intensificazione di attività connessa a flussi turistici o in concomitanza con eventi, manifestazioni, mercati, fiere o ricorrenze; • Attività effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive, anche dirette a qualificare e promuovere la tipicità; • Attività svolte presso unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


