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Retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all’estero
L'Inps fornisce istruzioni sulle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero (INPS - circolare 18 giugno 2026 n. 66)
Retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all’estero
L'Inps fornisce istruzioni sulle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero (INPS - circolare 18 giugno 2026 n. 66)
Le retribuzioni devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2026, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, le disposizioni del DL n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto o di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi, i valori in questione non sono frazionabili. I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2026, sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Le retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere come base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorre provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e dividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporti una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un’operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
I datori di lavoro che per i mesi da gennaio 2026 a giugno 2026 hanno operato in difformità dalle istruzioni Inps, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 settembre 2026.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:
- devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


