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Previdenza complementare: novità in vigore dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le modifiche alla disciplina della previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)
Previdenza complementare: novità in vigore dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le modifiche alla disciplina della previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)
La previdenza complementare costituisce lo strumento integrativo rispetto al sistema pensionistico pubblico che consente ai lavoratori di incrementare l'importo della pensione al termine del periodo lavorativo. Tra le principali forme di finanziamento è utilizzato il TFR.
Le innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 riguardano principalmente il meccanismo di adesione automatica al Fondo, maggiore flessibilità sulle modalità di erogazione della prestazione finale, la riduzione della tassazione e il diritto di rinuncia.
Flessibilità sulla prestazione finale
Con riferimento alle modalità di liquidazione del montante accumulato al momento del pensionamento sono previste le seguenti novità:
- la quota massima del montante accumulato erogabile sotto forma di capitale sale dal 50% al 60%. Resta ferma la clausola di salvaguardia, in base alla quale, se il 70% del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS, la posizione può essere interamente liquidata sotto forma di capitale;
- oltre alle formule tradizionali, è possibile scegliere tra "rendita a durata definita", "prelievi" o "erogazione frazionata". La "rendita a durata definita" è calcolata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente, pertanto la rata annuale è determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui stimati. I "prelievi" consentono di attingere somme liberamente determinabili entro limiti fissati dalla legge. "L'erogazione frazionata" consente di ottenere l'erogazione periodica del montante per una durata non inferiore a 5 anni.
Viene previsto un regime fiscale agevolato in caso di opzione per le prestazioni frazionate.
Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili sul loro ammontare complessivo, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari già tassati in fase di accumulo). Sulla parte imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota base del 20%.
Tale aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (consentendo quindi di scendere fino a un'aliquota minima del 15% dopo 35 anni di iscrizione).
Dal 1° luglio 2026 viene introdotto il principio di conferimento automatico al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei contributi previdenziali in assenza di esplicita dichiarazione del lavoratore.
In caso di adesione automatica, il TFR e i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente confluiscono nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) applicati in azienda.
Se sono presenti più forme pensionistiche contrattuali, il TFR è devoluto a quella che conta il maggior numero di lavoratori iscritti all'interno dell'azienda, salvo diversi accordi aziendali specifici.
In totale assenza di accordi o contratti collettivi, la destinazione dell'adesione automatica è rappresentata dalla forma pensionistica residuale individuata dal regolamento ministeriale, a cui viene conferito l'intero importo del TFR.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda sia inferiore al valore dell'assegno sociale INPS.
Rinuncia di adesione e facoltà di revoca
Viene previsto che entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può manifestare la propria rinuncia all'adesione automatica. In questo modo può decidere di trasferire il TFR maturando a un'altra forma pensionistica complementare liberamente scelta, oppure mantenere il TFR in azienda secondo il regime tradizionale.
E' comunque riconosciuta al dipendente la facoltà, successivamente, di revocare la rinuncia e decidere di conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare di propria preferenza.
Inoltre, viene prevista la libertà di trasferimento delle posizioni tra Fondi, per cui il dipendente che abbia scelto di aderire alla previdenza complementare versando i contributi al fondo collettivo aziendale può decidere, decorso un tempo minimo di permanenza nel fondo scelto, di trasferire la posizione maturata in un fondo a sua scelta mantenendo il diritto a percepire il contributo datoriale.
Viene previsto l'obbligo per il datore di lavoro, al momento della prima assunzione, di fornire al dipendente un'informativa dettagliata riguardante gli accordi collettivi applicabili sul tema, il funzionamento del meccanismo di adesione automatica, il fondo di destinazione designato, le tempistiche di scelta e le opzioni a disposizione.
Ai fini della prova dell'informativa deve essere conservata dichiarazione resa dal dipendente.
di Ciro Banco


