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Pagamento premi Inail e accessori: modifica del tasso di interessi e sanzioni
L'Istituto rende noto la nuova misura del tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili applicabili dal 17 giugno 2026 per il pagamento di premi assicurativi e accessori (INAIL - circolare 15 giugno 2026, n. 29)
Pagamento premi Inail e accessori: modifica del tasso di interessi e sanzioni
L'Istituto rende noto la nuova misura del tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili applicabili dal 17 giugno 2026 per il pagamento di premi assicurativi e accessori (INAIL - circolare 15 giugno 2026, n. 29)
La Banca centrale europea ha modificato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissandolo al 2,40% a decorrere dal 17 giugno 2026.
La modifica incide in modo diretto sulla misura del tasso di interesse di rateazione e delle sanzioni civili applicabili per il pagamento dei debiti per premi assicurativi e accessori dovuti all'Inail.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti percentuali.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 4,40%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione è pari al 7,90%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione è pari al 2,40%.
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei premi e accessori sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari al 7,90%;
- al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, qualora il versamento dei premi e accessori sia effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari al 9,90%.
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
In caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, si applica il tasso del 2,40%.
In caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, aumentato di 2 punti percentuali. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, si applica il tasso del 4,40%.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


