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CCNL Terziario: accordo Valle d'Aosta sulla stagionalità
Le aziende possono assumere a tempo determinato in regime stagionale secondo quanto previsto dall’accordo territoriale (Cod. CNEL H011)
CCNL Terziario: accordo Valle d'Aosta sulla stagionalità
Le aziende possono assumere a tempo determinato in regime stagionale secondo quanto previsto dall’accordo territoriale (Cod. CNEL H011)
L'11 giugno 2026 Confcommercio Imprese per l'Italia – Regione Valle d'Aosta, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e Filcams-CGIL hanno sottoscritto un accordo territoriale che qualifica l'intera Regione Autonoma Valle d'Aosta quale località a prevalente vocazione turistica ai sensi dell'art. 75 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. L'intesa regola l'utilizzo dei contratti a tempo determinato stagionali da parte delle aziende del terziario operanti nella regione, con decorrenza dal 12 giugno 2026 e scadenza al 30 aprile 2027.
Il principale effetto operativo per le aziende è l'accesso a un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria del DLgs n. 81/2015. I contratti a termine stipulati in regime di stagionalità risultano esclusi dalle limitazioni quantitative, dai vincoli di durata massima, dalle prescrizioni sugli intervalli temporali tra contratti successivi e dall'obbligo di specificazione delle causali per proroghe e rinnovi.
Il regime si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati per ragioni di stagionalità, a prescindere da mansione e livello di inquadramento. Il singolo contratto a termine stagionale non può superare i 6 mesi, e la durata complessiva non può eccedere i 10 mesi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre per singolo lavoratore.
Per l’accesso alla disciplina derogatoria è richiesto che il contratto individuale di lavoro contenga espresso richiamo all'accordo territoriale quale fonte collettiva di riferimento. Inoltre, l'azienda è tenuta ad applicare integralmente il CCNL TDS, ad aderire all'Ente Bilaterale del Commercio e Terziario della Valle d'Aosta, a versare il contributo di assistenza contrattuale e a garantire la copertura sanitaria integrativa tramite il Fondo EST.
L'azienda deve trasmettere all'Ente Bilaterale il modulo di istanza di fruizione, corredato dell'ultimo F24 e UniEMens con evidenza dei codici EBCM (bilateralità), W020 e W030 (assistenza contrattuale), EST1 (sanità integrativa) oppure EDR (obbligazione alternativa). L'efficacia e la legittimità dell'accordo nei confronti dell'azienda sono altresì condizionate alla partecipazione al finanziamento della Commissione Paritetica regionale per la Conciliazione delle Vertenze di Lavoro (CO.VE.L.CO.) e al rispetto dell'art. 257 del CCNL TDS. Il mancato rispetto anche di una sola di queste condizioni determina l'irricevibilità dell'istanza e l'inapplicabilità del regime derogatorio.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Fonte Normativa


