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Bonus Giovani 2026: indicazioni operative per la fruizione
Dall'11 giugno 2026, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo accedendo con la propria identità digitale al sito Inps e compilando il relativo modulo di istanza on-line (INPS - messaggio 11 giugno 2026 n. 1966)
Bonus Giovani 2026: indicazioni operative per la fruizione
Dall'11 giugno 2026, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo accedendo con la propria identità digitale al sito Inps e compilando il relativo modulo di istanza on-line (INPS - messaggio 11 giugno 2026 n. 1966)
Per potere esporre l’agevolazione contributiva, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni appartenenti a una delle seguenti categorie:
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
- soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014, dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG26”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L645”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- con il codice di nuova istituzione “L646”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 25 anni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EGZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”. Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L647”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- con il codice di nuova istituzione “L648”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
I datori di lavoro privati per usufruire dell’esonero, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con età inferiore a 35 anni iscritti alla Gestione pubblica. Per esporre il beneficio spettante per l’assunzione a tempo indeterminato delle citate categorie di lavoratori, deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “76”, avente il significato di “Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Per esporre l’esonero contributivo, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “77”, avente il significato di “Bonus Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
Il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.
SLe agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della PA.
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35anni, appartenenti a una delle seguenti categorie:
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
- soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014, devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “U8”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “U8” devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- <CodAgio> con il codice agevolazione “U9”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “U9”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “UA”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “UA” devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- <CodAgio> con il codice agevolazione “UB”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “UB”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione <PosAgri> per lo stesso lavoratore beneficiario dell’esonero con altri <CodAgio> e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.
In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l’Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate. I datori di lavoro agricoli possono verificare l’attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


