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Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere: chiarimenti
L'Inps fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati (INPS - messaggio 10 giugno 2026 n. 1943)
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere: chiarimenti
L'Inps fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati (INPS - messaggio 10 giugno 2026 n. 1943)
Vittime del dovere ed equiparati a vittime del dovere
Il riconoscimento dell’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici in argomento è subordinato alla presentazione di una domanda di pensione o di ricostituzione documentale per esenzione fiscale, nella quale l’interessato deve dichiarare di essere vittima del dovere o equiparato e indicare gli estremi del relativo decreto di riconoscimento dello status.
Nel caso in cui il trattamento pensionistico si trasformi in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale si estende su tutti i trattamenti pensionistici riconosciuti e su quelli eventualmente maturati o liquidati successivamente in favore del superstite, sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa vigente per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita al dante causa riconosciuto vittima del dovere o equiparato a vittima del dovere.
A titolo esemplificativo, si rappresenta il caso di un orfano titolare della pensione di reversibilità del padre, vittima del dovere o soggetto equiparato a vittima del dovere, sulla quale trova applicazione il beneficio fiscale previsto dalla normativa.
Nel momento in cui il beneficiario matura un autonomo diritto a un trattamento pensionistico diretto, tale beneficio non può più essere applicato, poiché egli non è più titolare, in qualità di superstite, del trattamento pensionistico derivante da vittima del dovere o soggetto equiparato a vittima del dovere.
Analogamente, nei confronti del coniuge superstite della vittima del dovere o del soggetto equiparato a vittima del dovere, il beneficio fiscale in argomento si applica alle pensioni dirette già riconosciute e a quelle eventualmente maturate o liquidate successivamente, purché permangano i requisiti previsti dalla normativa vigente per il mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti.
Familiari superstiti delle vittime del dovere o di soggetti equiparati alle vittime del dovere
L’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere. Per l’accertamento della sussistenza dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere, l'Inps procede alle successive verifiche, anche in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni detentrici dei relativi dati.
Prime liquidazioni e ricostituzioni
La procedura per consentire la presentazione della richiesta di esenzione fiscale sulla domanda di pensione è in corso di aggiornamento. In attesa della relativa implementazione è possibile presentare, per tutti i trattamenti pensionistici, la domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”.
Le domande in argomento possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS), attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “> “Variazione pensione” > “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


