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Pensione francese e residenza in Italia: i criteri di imposizione fiscale
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale di una pensione erogata ad un contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale dalla Francia all’Italia (AdE - Risposta 29 maggio 2026, n. 113)
Pensione francese e residenza in Italia: i criteri di imposizione fiscale
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale di una pensione erogata ad un contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale dalla Francia all’Italia (AdE - Risposta 29 maggio 2026, n. 113)
Il contribuente, residente in Francia, ha rappresentato l’intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta Y, continuando a percepire una pensione derivante dal cessato impiego presso EDF (Electricité de France),erogata dalla Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).
Nel quesito viene evidenziato che, con uno scambio di lettere del 2000 tra le autorità fiscali italiane e francesi, le pensioni corrisposte dalla CNIEG erano state ricondotte all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, relativo ai trattamenti pensionistici erogati in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale. Tale disposizione prevede l’imposizione concorrente nei due Stati contraenti.
L’istante osserva però che, dal 1° novembre 2023, EDF è interamente controllata dallo Stato francese ed è qualificata come impresa pubblica di interesse nazionale. Per questo motivo viene chiesto se la pensione possa essere considerata rientrante nell’articolo 19 della Convenzione, relativo alle funzioni pubbliche, con conseguente imponibilità esclusiva in Francia.
Nel documento si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del TUIR, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sul reddito complessivo ovunque prodotto e che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEF.
Si evidenzia poi che la disciplina convenzionale prevale sulla normativa interna e che, nel caso di pensioni di fonte francese erogate a residenti italiani, occorre fare riferimento alla Convenzione tra Italia e Francia.
La risposta richiama l’articolo 18 della Convenzione, secondo cui le pensioni corrisposte in relazione ad un cessato impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce che le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Viene ricordato inoltre che, con l’Accordo amichevole del 20 dicembre 2000 intervenuto tra le amministrazioni fiscali italiana e francese, è stato definito un elenco di prestazioni pensionistiche considerate comprese nei regimi di sicurezza sociale. Tra queste risultano incluse anche le pensioni erogate dalla CNIEG al personale delle industrie elettriche e del gas.
Secondo quanto precisato, tali pensioni rientrano quindi nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione e sono soggette ad imposizione concorrente sia in Francia, quale Stato della fonte, sia in Italia, quale Stato di residenza del contribuente.
Non viene condivisa la tesi dell’istante secondo cui il passaggio di EDF sotto il controllo totalitario dello Stato francese comporterebbe l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione sulle funzioni pubbliche. Si sottolinea infatti che la pensione è già espressamente inclusa nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 2, sulla base dell’Accordo del 20 dicembre 2000.
Si aggiunge inoltre che, anche ipotizzando una diversa valutazione da parte delle autorità francesi, non troverebbe comunque applicazione l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), poiché l’attività lavorativa del contribuente è stata svolta quasi interamente alle dipendenze di un datore di lavoro privato.
La risposta evidenzia anche che EDF svolge indubbiamente un’attività commerciale e che, pertanto, troverebbe applicazione il paragrafo 3 dell’articolo 19 della Convenzione, che rinvia nuovamente all’articolo 18 del Trattato internazionale.
Di conseguenza, il trattamento pensionistico percepito dal contribuente, a decorrere dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in Francia e in Italia.
La doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia mediante il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 24 della Convenzione tra Italia e Francia e dall'articolo 165 del TUIR.
di Anna Russo
Fonte normativa


