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Rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS
Nuovi criteri di gestione operativa delle rate riferite a mensilità comprese tra l’estinzione del precedente piano di ammortamento e l’avvio di quello nuovo (INPS - messaggio 28 maggio 2026 n. 1794)
Rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS
Nuovi criteri di gestione operativa delle rate riferite a mensilità comprese tra l’estinzione del precedente piano di ammortamento e l’avvio di quello nuovo (INPS - messaggio 28 maggio 2026 n. 1794)
L’articolo 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 disciplina il rinnovo dei contratti di finanziamento da estinguersi mediante cessione fino a un quinto della pensione. I contratti di rinnovo si distinguono in:
- contratti di rinnovo “interno”, quando il nuovo finanziamento è concesso dalla medesima banca/intermediario finanziario convenzionato titolare del piano di ammortamento già in corso;
- contratti di rinnovo “esterno”, quando il nuovo finanziamento è concesso da un soggetto diverso.
La gestione dei contratti derivanti da rinnovo non coincide integralmente con quella del contratto di prima acquisizione perché occorre coordinare il nuovo piano di ammortamento con quello che deve essere estinto. La decorrenza giuridica del contratto di cessione, sia di prima acquisizione che derivante dal contratto di rinnovo, è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto è stato notificato all’Istituto.
La decorrenza giuridica va distinta dalla decorrenza economica, ossia il momento in cui iniziano effettivamente le trattenute sulla pensione. L’INPS deve avviare le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica. Ne consegue che la data di validità del contratto non coincide sempre con la data di effettivo avvio delle trattenute. Infatti, le eventuali rate già scadute possono essere recuperate con una trattenuta aggiuntiva mensile, nei limiti consentiti dalla normativa, per il tempo necessario al recupero degli arretrati.
Per i contratti di prima acquisizione, la procedura “Quote Quinto” continua a recuperare automaticamente le rate scadute comprese tra la decorrenza giuridica del contratto e il mese precedente l’avvio effettivo delle trattenute, applicando, se vi è capienza, una ritenuta aggiuntiva fino al doppio quinto della pensione. Per i contratti di rinnovo, invece, occorre evitare che l’ammortamento del nuovo piano si sovrapponga con le ultime trattenute del piano precedente.
Di conseguenza, nei contratti di rinnovo “esterni” non è possibile recuperare automaticamente, a favore della banca/intermediario finanziario convenzionato che subentra, le rate riferite ai mesi in cui il precedente piano di ammortamento produceva ancora effetti economici. Tali rate, riferite al periodo transitorio tra piano di ammortamento estinto e nuovo piano di ammortamento, restano escluse dal recupero automatico da parte dell’INPS e, finora, tali casistiche sono state gestite direttamente tra le parti contraenti, nel rispetto delle regole sui contratti di rinnovo e degli obblighi derivanti dall’estinzione del precedente finanziamento.
Dal 28 maggio 2026, per semplificare gli adempimenti a carico dei pensionati e delle banche/intermediari finanziari convenzionati, la procedura “Quote Quinto” adotta una nuova modalità di gestione dei contratti di rinnovo, sia “interni” che “esterni”. In particolare, per i contratti di rinnovo, la procedura fa riferimento alla decorrenza economica del nuovo piano di ammortamento e non più alla decorrenza giuridica, ai fini dell’ammortamento e della gestione delle trattenute.
Tale scelta è coerente con la disciplina del contratto di rinnovo, che richiede continuità tra l’estinzione del finanziamento precedente e l’avvio del nuovo, evitando che sullo stesso rateo pensionistico gravino due ammortamenti contemporaneamente.
La decorrenza giuridica del nuovo contratto resta comunque rilevante ai fini della validità del rapporto contrattuale. Tuttavia, l’obbligo dell’INPS di effettuare la trattenuta sorge solo quando il precedente piano di ammortamento ha cessato di produrre effetti economici.
Pertanto, il riferimento alla decorrenza economica non modifica il regime giuridico del contratto, ma individua semplicemente il momento in cui deve essere effettuata la trattenuta, nel rispetto del divieto di duplicazione dei prelievi sulla medesima pensione.
Resta fermo che, per i piani di ammortamento relativi ai contratti di prima acquisizione, la decorrenza giuridica continua a essere fissata al primo giorno del mese successivo alla notifica e la procedura “Quote Quinto” continua a calcolare e recuperare automaticamente gli eventuali ratei arretrati, nei limiti della capienza della pensione.
Pertanto, nella citata procedura, il campo “decorrenza giuridica” del piano di ammortamento è valorizzata con la data di inizio trattenuta (superando la precedente modalità operativa che la calcolava dal mese successivo alla data di notifica del contratto).
Tale modalità viene applicata anche alla funzione di rimodulazione del piano di ammortamento a seguito di estinzione parziale del finanziamento. Gli operatori abilitati delle banche/intermediari finanziari convenzionati possono visualizzare l’informazione relativa alla data di decorrenza giuridica del piano di ammortamento tramite i servizi di “Web Application”.
In maniera analoga, sono stati implementati anche i servizi di “Web Service” con l’informazione “decorrenza giuridica” visualizzabile tramite “RichiestaPianiDettaglio”. In tale caso è necessario per le banche/intermediari finanziari convenzionati l’aggiornamento dei propri sistemi informativi e a tale fine sarà reso disponibile, nel sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it, e tramite apposito avviso inviato alle banche/intermediari finanziari convenzionati il documento recante le relative specifiche tecniche.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


