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Invalidità civile: richiesta di ripristino delle prestazioni economiche
Ai fini della concessione/ripristino della prestazione economica respinta, revocata o sospesa, l'Inps fornisce specifiche indicazioni che sostituiscono quelle a oggi fornite in materia (INPS - messaggio 28 maggio 2026 n. 1791)
Invalidità civile: richiesta di ripristino delle prestazioni economiche
Ai fini della concessione/ripristino della prestazione economica respinta, revocata o sospesa, l'Inps fornisce specifiche indicazioni che sostituiscono quelle a oggi fornite in materia (INPS - messaggio 28 maggio 2026 n. 1791)
Qualora la domanda di prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta per insussistenza dei requisiti socio-economici e, successivamente, l’interessato ritenga che i medesimi si siano perfezionati, lo stesso può presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
In attesa della telematizzazione della domanda di ripristino, il modulo “AP93”, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Struttura territorialmente competente dell’INPS, unitamente al modulo “AP70”, anch’esso reperibile nella citata sezione “Moduli”, e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010). Non occorre, pertanto, riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica.
La domanda di ripristino è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.
Nel caso in cui la prestazione economica sia stata revocata, ad esempio, per permanenza all’estero per più di un anno dalla sospensione della prestazione o per la liquidazione di altro trattamento pensionistico a favore della persona con disabilità, qualora, successivamente, l’interessato ritenga di essere tornato in possesso dei requisiti socio-economici che consentono l’erogazione della prestazione, il medesimo deve presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, e pertanto:
- il modello “AP93” deve essere inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Struttura territorialmente competente dell’INPS unitamente al modello “AP70” compilato in ogni sua parte e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010);
- non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario e la domanda è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.
Qualora la prestazione economica sia stata sospesa per la perdita temporanea dei prescritti requisiti socio-economici (ad esempio, a causa di ricovero ospedaliero, del venire meno della frequenza o per la liquidazione di un importo una tantum), l’interessato, qualora ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, deve presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali. Anche in questo caso non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario. Inoltre, trattandosi di ripristino di una prestazione economica precedentemente sospesa per la perdita provvisoria dei requisiti socio-economici, la prestazione può essere di nuovo riconosciuta con decorrenza dal mese di ripristino delle condizioni socio-economiche.
Disposizioni comuni dal punto di vista sanitario
In caso di richiesta di ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità, precedentemente sospesa o revocata per la perdita dei requisiti socio-economici o respinta per l’insussistenza dei suddetti requisiti, la presentazione della domanda di ripristino/ricostituzione della prestazione economica non comporta la riattivazione dell’intero procedimento di accertamento sanitario.
Qualora l’accertamento sanitario risulti effettuato da due o più anni, il verbale deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML), che può attivare, in particolari circostanze, un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità precedentemente accertata.
A tale riguardo l'Inps precisa che:
1) con l’introduzione, dal 1° gennaio 2025, della Riforma della disabilità di cui al DLgs 3 maggio 2024 n. 62, l’INPS è stato individuato quale Ente unico accertatore della cosiddetta “valutazione di base” della condizione di disabilità. Tale ruolo è attualmente svolto dall’Istituto nelle province presso le quali è in corso la fase di sperimentazione della riforma, in attesa dell’entrata a regime prevista a partire dal 1° gennaio 2027.
L’esito della “valutazione di base” è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che solo in casi eccezionali ammette la revisione della condizione di disabilità.
In attuazione dei principi ispiratori della citata riforma, le circostanze per cui il medico responsabile della UOC/UOS competente può attivare una verifica straordinaria devono essere circoscritte a casi eccezionali;
2) per quanto riguarda, invece, i verbali sanitari ante riforma e antecedenti di due o più anni la domanda di ripristino, l’attivazione da parte del CML della verifica straordinaria deve essere limitata ai soli casi in cui il giudizio medico-legale sia in palese contrasto con i riferimenti tabellari di legge o con le linee guida valutative dell’Istituto.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


