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Riconoscimento della disabilità: istruzioni operative dal 1° giugno
L'Inps fornisce indicazioni ai medici certificatori e ai loro assistiti per l'avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità e per l'accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni (INPS – messaggio 27 maggio 2026 n. 1750)
Riconoscimento della disabilità: istruzioni operative dal 1° giugno
L'Inps fornisce indicazioni ai medici certificatori e ai loro assistiti per l'avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità e per l'accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni (INPS – messaggio 27 maggio 2026 n. 1750)
In attesa dell'entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni affetti da patologie croniche e ingravescenti, l'accertamento della condizione di disabilità deve seguire la procedura valutativa previgente alla riforma della disabilità di cui al DLgs 3 maggio 2024 n. 62, anche nei territori interessati dalla sperimentazione della riforma della disabilità.
Alla luce delle modifiche introdotte al citato articolo 27 del DLgs n. 29/2024, dall'articolo 5, comma 1, del DL 31 dicembre 2025, n. 200 (Decreto Milleproroghe 2026), la fase sperimentale della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane è stata rinviata al 1° gennaio 2027 e la successiva entrata a regime su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 2028.
A seguito dell'inserimento, nel servizio di compilazione del certificato medico introduttivo, del codice fiscale dell'assistito, il sistema determina automaticamente se, alla data di presentazione del relativo certificato, l'assistito possiede un'età pari o superiore a 70 anni. In caso di esito positivo, qualora il medesimo assistito sia residente o domiciliato in una delle province coinvolte dalla sperimentazione della riforma della disabilità, il sistema richiede la compilazione dei seguenti due nuovi campi obbligatori, attraverso i quali il medico certificatore attesta la sussistenza o meno, di una o di entrambe le seguenti condizioni:
a) persona affetta da almeno una patologia cronica;
b) persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.
Se il medico certificatore seleziona la voce "SI" sia per la condizione a) che per la condizione b), il sistema instrada il medesimo alla compilazione del "vecchio" certificato medico introduttivo, mostrando un messaggio che lo sollecita ad avvisare il suo assistito della necessità di abbinare al certificato la domanda amministrativa.
Diversamente, se il medico certificatore seleziona la voce "NO" per una o per entrambe le condizioni, il sistema instrada il medesimo alla compilazione del "nuovo" certificato medico introduttivo che avvia la valutazione di base.
Nei territori non interessati dalla sperimentazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma della disabilità per tutti i richiedenti l'accertamento sanitario, indipendentemente dall'età posseduta dagli stessi.
Nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di entrambe le condizioni di cui alle cit. lettere a) e b), le domande di accertamento sanitario devono essere gestite secondo le indicazioni in uso precedentemente all'avvio della sperimentazione della riforma della disabilità. Il richiedente, pertanto, deve abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l'accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo accedendo alla procedura on-line disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto:
- dall'interessato, dal suo delegato o autorizzato (tutore, amministratore di sostegno, esercente la potestà parentale, ecc.) con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, o CNS);
- dagli Istituti di patronato;
- dalle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
Invece, nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di una sola o nessuna tra le condizioni di cui alle suddette lettere a) e b), il certificato medico introduttivo rappresenta l'unica procedura per la presentazione dell'istanza volta all'accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l'invio della domanda amministrativa.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


