mercoledì, 27 maggio 2026 | 15:13

Compensazioni Superbonus e cartelle previdenziali: cosa si può fare e cosa no

Fornite precisazioni sull’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dal Superbonus acquistati da terzi in presenza di debiti previdenziali iscritti a ruolo (AdE - Risposta 27 maggio 2026, n. 110)

Compensazioni Superbonus e cartelle previdenziali: cosa si può fare e cosa no

Fornite precisazioni sull’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dal Superbonus acquistati da terzi in presenza di debiti previdenziali iscritti a ruolo (AdE - Risposta 27 maggio 2026, n. 110)


L’istanza riguarda un contribuente debitore nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme già iscritte a ruolo e affidate all’Agente della riscossione. Le somme risultano oggetto di una rateizzazione concessa in 72 rate mensili.

L’istante intende acquistare da una società terza un credito d’imposta derivante da interventi Superbonus, identificato con il codice tributo 7719 relativo all’annualità 2026, con l’obiettivo di utilizzarlo per procedere all’estinzione totale o parziale del debito residuo delle suddette cartelle esattoriali entro l’anno solare 2026, mediante il sistema della compensazione "orizzontale" nel modello F24.

Secondo la ricostruzione proposta dal contribuente, l’operazione sarebbe legittima in quanto l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 consente la compensazione tra crediti erariali e debiti previdenziali. Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021, che ha istituito i codici tributo per il versamento dei contributi alla Cassa Forense tramite modello F24, oltre all’art. 2-quater del D.L. n. 11/2023 e alla risposta a Interpello n. 478/2023, nella quale era stata riconosciuta la possibilità di compensare debiti previdenziali con crediti da bonus edilizi.

Il contribuente sostiene inoltre che, essendo presente una rateizzazione regolarmente accolta, non sussiste la preclusione di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010, poiché il debito rateizzato deve considerarsi regolarizzato.

Nel parere, si richiama anzitutto l’articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui i crediti derivanti dal Superbonus possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La norma precisa anche che non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Successivamente viene analizzato il comma 3-bis dell’articolo 121, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che prevede la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti Superbonus in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro relative a imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si evidenzia però che, in assenza del regolamento attuativo previsto dalla norma, tale sospensione non può ritenersi ancora applicabile.

Viene poi richiamato l’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 116, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026. La disposizione stabilisce che, in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 euro relative a imposte erariali e relativi accessori, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La limitazione non opera però per le somme oggetto di rateazione non decaduta.

La risposta esamina anche l’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, che vieta la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro relativi a imposte erariali e accessori, scaduti e non pagati.

Sul punto viene ricordato quanto chiarito dalla circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, secondo cui il riferimento riguarda imposte dirette, IVA e altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Si richiamano inoltre le indicazioni contenute nella circolare n. 16/E del 20 giugno 2024, che distingue il funzionamento dell’articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006. La prima disposizione vieta la compensazione dei crediti erariali in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro per imposte erariali, mentre la seconda introduce un divieto più ampio di utilizzo in compensazione di tutti i crediti, compresi quelli agevolativi, in presenza di carichi superiori a 50.000 euro.

Nel caso concreto, si precisa che non vi sono ostacoli alla compensazione tra crediti Superbonus e debiti previdenziali ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Tuttavia, viene chiarito che i limiti previsti dall'articolo 121, comma 3-bis, dall’articolo 37, comma 49-quinquies, e dall’articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 riguardano esclusivamente iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori oppure atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, i crediti agevolativi acquistati dal contribuente potranno essere sì utilizzati in compensazione – anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 – di altri debiti erariali o previdenziali, ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi.

Si sottolinea inoltre che la possibilità di estinguere somme iscritte a ruolo mediante compensazione è stata introdotta proprio dall’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010 e che il riferimento ai crediti relativi alle stesse imposte esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi come quelli derivanti dal Superbonus.

La risposta richiama anche le indicazioni pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo cui la compensazione volontaria prevista dall’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010 riguarda cartelle riferite a imposte erariali e relativi accessori, compensabili con crediti di imposta erariali.

In chiusura viene ricordato il principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti (Cassazione, sentenza 05/07/2017, n. 16532Cassazione, ordinanze 22/06/2021, n. 17836 e 14/12/2023, n. 35094).

In conclusione, la soluzione proposta dall'istante non può essere condivisa.

di Anna Russo

Fonte normativa