martedì, 26 maggio 2026 | 09:18

Edilizia Industria Rieti: ecco gli importi dell’EVR da gennaio a dicembre 2026

Determinato, con accordo dell’11 maggio 2026, il valore dell’EVR per il settore dell’Edilizia Industria della Provincia di Rieti (Cod. CNEL F012)

Edilizia Industria Rieti: ecco gli importi dell’EVR da gennaio a dicembre 2026

Determinato, con accordo dell’11 maggio 2026, il valore dell’EVR per il settore dell’Edilizia Industria della Provincia di Rieti (Cod. CNEL F012)

In data 11 maggio 2026, tra l’ANCE Rieti e le OO.SS. territoriali FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL, è stato firmato l’accordo per la determinazione dell’EVR da erogare ai lavoratori del settore per l’anno 2026.

Risultando positivi i quattro parametri indicati nel CIPL del 10 febbraio 2025, tale valore è stato definito nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2023, come riportato nelle tabelle che seguono

OPERAI - Valore EVR dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

Vedi tabella

Operaio Comune

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Operaio IV Livello

1/7/2023

5,71

6,68

7,42

7,99

EVR

39,49

46,21

51,34

55,29

IMPIEGATI - Valore EVR dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

Vedi tabella

Liv. 1°

Liv. 2°

Liv. 3°

Liv. 4°

Liv. 5°

Liv. 6°

Liv. 7°

1/7/2023

987,36

1.155,21

1.283,56

1.382,31

1.481,02

1.777,23

1.974,71

EVR

39,49

46,21

51,34

55,29

59,24

71,09

78,99

L’EVR, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR.

L’EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l’onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.

Pertanto:

- per gli impiegati, l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;

- per gli operai, l’erogazione avverrà mensilmente e il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale