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Ticket licenziamento: cessazione rapporto di lavoro detenuti
L'Istituto chiarisce che i datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria non sono tenuti al pagamento del ticket licenziamento, qualora l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori detenuti sia dovuto ad eventi esterni (INPS – Circolare 20 maggio 2026, n. 59)
Ticket licenziamento: cessazione rapporto di lavoro detenuti
L'Istituto chiarisce che i datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria non sono tenuti al pagamento del ticket licenziamento, qualora l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori detenuti sia dovuto ad eventi esterni (INPS – Circolare 20 maggio 2026, n. 59)
Il ticket licenziamento è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.
In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale.
L'Istituto fornisce chiarimenti in ordine alla debenza del ticket licenziamento nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.
II lavoro penitenziario, pur continuando a presentare profili di specialità strettamente connessi allo status di detenuto è stato, sul piano delle tutele, progressivamente assimilato al lavoro subordinato ordinario, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Da tale impostazione discende che, quale regola generale, il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro ogniqualvolta l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie di risoluzione.
Al riguardo, talune ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro dei detenuti sono tipiche ed esclusive di tale categoria, tenuto conto che la cessazione avviene a fronte di eventi esterni al rapporto di lavoro e indipendenti sia dalla volontà del lavoratore sia dalla volontà del datore di lavoro.
La giurisprudenza, pur riconoscendo le peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti, lo ha progressivamente assimilato agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, al fine di ampliare l'ambito delle tutele riconosciute a tali lavoratori.
Muovendo da tali premesse, il riconoscimento dell'indennità NASpI in favore dei detenuti non implica un'automatica assimilazione del lavoro penitenziario al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario ai fini della debenza del ticket di licenziamento.
In particolare, pur in presenza di una condizione di disoccupazione involontaria tutelata dall'ordinamento previdenziale - nei casi di detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria - occorre distinguere le ipotesi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie e tipiche di risoluzione, rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro, da quelle nelle quali la cessazione derivi da eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti.
In tale ultima fattispecie (cessazione derivante da eventi esterni e non riconducibile alla disponibilità delle parti), l'applicazione del ticket di licenziamento risulta non coerente con la ratio dell'istituto, che, oltre a contribuire al finanziamento delle prestazioni di disoccupazione, è finalizzato a disincentivare le cessazioni del rapporto di lavoro determinate da iniziative datoriali.
In particolare, in tale casistica rientrano le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da eventi strettamente connessi allo status detentivo del lavoratore e del tutto estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro, il quale non ha assunto alcuna iniziativa decisionale, né dispone di alcun margine discrezionale in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell'istituto penitenziario).
In relazione, invece alle fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto per fine pena, la non debenza del ticket di licenziamento non può essere considerata automatica, in quanto è necessario che il datore di lavoro verifichi, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto all'esterno dell'istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l'impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi non idonea a determinare l'obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Anche nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario, il datore di lavoro è tenuto a verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia direttamente sia per il tramite di altro soggetto giuridico dallo stesso controllato o partecipato, con il lavoratore detenuto presso l'istituto penitenziario di destinazione.
I datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens devono utilizzare all'interno dell'elemento <TipoCessazione> di <Cessazione>, i nuovi codici di seguito indicati:
- "2B", avente il significato di "Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell'istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall'art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento";
- "2C", avente il significato di "Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - no ticket licenziamento".
Con riferimento alla scarcerazione del detenuto per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario, ancorché sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro interessati, che intendono comunque recedere dal rapporto di lavoro, devono utilizzare il seguente codice tipo cessazione di nuova istituzione:
- "2F", avente il significato di "Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - SI ticket licenziamento".
Ai fini dell'esposizione nel flusso Uniemens del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 deve essere valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il codice causale in uso "M400" e, nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da pagare.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


