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Corte di giustizia UE: ok all’accesso ai dati sui titolari effettivi dei mandati fiduciari
Con la sentenza del 21 maggio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulle cause riunite C-684/24 e C-685/24 riguardanti la disciplina italiana in materia di antiriciclaggio e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari
Corte di giustizia UE: ok all’accesso ai dati sui titolari effettivi dei mandati fiduciari
Con la sentenza del 21 maggio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulle cause riunite C-684/24 e C-685/24 riguardanti la disciplina italiana in materia di antiriciclaggio e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari
Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, il pubblico può accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano quando sussiste un “legittimo interesse”, nell’ambito della normativa europea antiriciclaggio.
La vicenda trae origine dagli obblighi previsti dalla quarta direttiva antiriciclaggio, che impone agli Stati membri di garantire che i trustee conservino e rendano accessibili le informazioni sui titolari effettivi dei trust e di altri istituti giuridici con funzioni analoghe. In Italia, tali obblighi sono stati estesi anche ai mandati fiduciari stipulati dalle società fiduciarie.
Diverse società fiduciarie hanno contestato questa impostazione davanti ai giudici amministrativi, sostenendo l’incompatibilità delle norme italiane e di alcune disposizioni della direttiva europea con il diritto dell’Unione. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte del TAR Lazio, la questione è arrivata al Consiglio di Stato, che ha rimesso alla Corte UE una serie di quesiti interpretativi e di validità.
La Corte ha confermato la validità delle disposizioni europee contestate, evidenziando che la normativa definisce con sufficiente precisione la portata del margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri e rispetta il principio della certezza del diritto.
È stato inoltre ritenuto compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il sistema che consente l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, purché vi sia un interesse legittimo. Secondo la Corte, tale disciplina persegue un obiettivo legittimo e importante, ossia la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante un rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La sentenza chiarisce anche che il diritto dell’Unione consente all’Italia di qualificare i mandati fiduciari come altri tipi di istituti giuridici soggetti agli obblighi informativi previsti dalla direttiva antiriciclaggio. Per la Corte, il fatto che il mandato fiduciario italiano non comporti il trasferimento della proprietà dei beni non impedisce tale qualificazione.
Viene inoltre riconosciuta la legittimità della scelta italiana di affidare alle Camere di commercio il compito di decidere sulle eventuali deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini. Tuttavia, in caso di diniego della deroga, i titolari effettivi devono poter ottenere una tutela giurisdizionale provvisoria.
di Anna Russo
Fonte normativa


