(inquery)
Toscana: firmato il nuovo CIRL per l’Edilizia Confapi-Aniem
In data 18 maggio 2026, CONFAPI-ANIEM Toscana e le OO.SS. FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL sottoscrivono il nuovo Contratto Collettivo Regionale Toscana per il settore dell’Edilizia Piccola e Media Impresa (Cod. CNEL F018)
Toscana: firmato il nuovo CIRL per l’Edilizia Confapi-Aniem
In data 18 maggio 2026, CONFAPI-ANIEM Toscana e le OO.SS. FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL sottoscrivono il nuovo Contratto Collettivo Regionale Toscana per il settore dell’Edilizia Piccola e Media Impresa (Cod. CNEL F018)
Il nuovo CCRL firmato il 18 maggio 2026 avrà validità fino al 31 dicembre 2028.
Tra le novità introdotte, si segnalano le seguenti di natura economica.
Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all'indennità sostitutiva di mensa e pasto caldo concordati nell'accordo regionale del 3 dicembre 2021 vengono rivalutati a decorrere dal 1° giugno 2026 secondo gli importi seguenti:
- Indennità sostitutiva mensa Euro 0,80
- Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere Euro 10,60
- Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 12,00
Gli importi orari relativi all'indennità di trasporto, concordati nell'accordo regionale del 3 dicembre 2021 vengono rivalutati a decorrere dal 1° giugno 2026 come segue:
- Euro 0,35 per ogni ora di effettivo lavoro.
Stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l'azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.
Fermo restando quanto previsto in proposito dal CCNL, al dipendente che temporaneamente presta la propria opera fuori dal territorio comunale ove ha sede l'azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, a decorrere dal 1° giugno 2026, spetta una diaria calcolata sulla retribuzione tabellare nelle seguenti misure di maggiorazione:
Fasce chilometriche | Maggiorazione | Note |
Da Km 10 fino a 40 | 11% | Le fasce km andranno computate dal confine del Comune dove è ubicata l’azienda o da quello per il quale è stato assunto il lavoratore. |
Da Km 41 fino a 60 | 14% | |
Da Km 61 fino a 80 | 17% | |
Da km 81 e oltre | 20% |
L’operaio che percepisca l'indennità di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l'inizio del lavoro.
La diaria di cui sopra non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
Superamento periodo di comporto malattia
In caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi di assenza per malattia e di conservazione del posto di lavoro sono aumentati del 30% rispetto a quanto previsto nel CCNL.
Lavoro straordinario e festivo
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL in materia di straordinario notturno e festivo, le Parti concordano che per quanto riguarda il lavoro straordinario, sia diurno, sia notturno, che festivo e di sabato, il lavoratore che nel proprio nucleo familiare ha figli di età inferiore agli 8 anni, ha la possibilità di non acconsentire anche in casi di necessità urgenti indifferibili ed occasionali.
Reperibilità e indennità di pronto intervento
Qualora il lavoratore venga chiamato dall'azienda fuori dal normale orario di lavoro per attività o servizi non programmati, gli sarà riconosciuta un'indennità di pronto intervento pari a 20,00 euro giornalieri, in aggiunta alla retribuzione contrattuale prevista e alle relative maggiorazioni.
L'indennità sopra definita sarà maggiorata del 25% in caso in cui la reperibilità interessi più di un’intera settimana consecutiva. Mentre a partire da più di due settimane consecutive la maggiorazione sarà del 45% per le settimane eccedenti alla prima.
Per i lavoratori impegnati nei processi di asfaltatura e impermeabilizzazione viene riconosciuta un’indennità pari al 5% della paga oraria.
Vengono introdotti tre giorni in più di congedo per decesso, a carico dell’impresa, da fruire entro tre mesi dall'evento per parenti entro il primo grado di parentela, oltre quanto già previsto per legge.
Si implementa per il congedo di maternità/paternità di cui all'art. 32 DLgs 26 marzo 2001 n. 151, l’integrazione aggiuntiva e il relativo periodo, rispetto a quanto già previsto dalla legge e dal precedente accordo regionale del 6 dicembre 2021, con l’introduzione di ulteriori tre giorni di congedo retribuito in caso di nascita o adozione.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


