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CCNL Lavanderie industriali: la nuove retribuzioni da maggio 2026
Firmata, il 19 maggio 2026, tra ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA e la FILCTEM-CGIL,FEMCA-CISL UILTEC-UIL, l'ipotesi di rinnovo CCNL Lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini - (Cod. CNEL D0L1)
CCNL Lavanderie industriali: la nuove retribuzioni da maggio 2026
Firmata, il 19 maggio 2026, tra ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA e la FILCTEM-CGIL,FEMCA-CISL UILTEC-UIL, l'ipotesi di rinnovo CCNL Lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini - (Cod. CNEL D0L1)
L'Ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla approvazione dei lavoratori e le stesse si impegnano a comunicare alle parti stipulanti l’avvenuto scioglimento della riserva entro il 19 giugno 2026.
Il contratto è valido dal 1° gennaio 2026 al 31° dicembre 2028, sia per la parte normativa che per la parte economica.
L'aumento salariale, riparametrato all'area qualificata livello base (B1), è convenuto in €180,00, suddivisi nelle seguenti tronche contrattuali lorde:
- €50,00 (Maggio 2026);
- €20,00 (Dicembre 2026);
- €50,00 (Ottobre 2027);
- €60,00 (Ottobre 2028).
Fermo restando l'eventuale scioglimento della riserva entro il 19 giugno 2026, la quota di maggio 2026 sarà retribuita, al netto delle variabili dello stesso mese, al personale inforza il 1° giugno 2026, unitamente alle competenze del mese di giugno 2026.
Seguono, le tabelle relative agli aumenti e ai nuovi minimi retributivi calcolati redazionalmente.
Livelli | 01/05/2026 | 01/12/2026 | 01/10/2027 | 01/10/2028 |
D2 | 98,81 | 39,52 | 98,81 | 118,57 |
C3 | 98,81 | 39,52 | 98,81 | 118,57 |
C2 | 76,98 | 30,79 | 76,98 | 92,38 |
C1 | 63,89 | 25,56 | 63,89 | 76,67 |
B3 | 62,70 | 25,08 | 62,70 | 75,24 |
B2 | 53,97 | 21,59 | 53,97 | 64,76 |
B1 | 50,00 | 20,00 | 50,00 | 60,00 |
A3 | 48,81 | 19,52 | 48,81 | 58,57 |
A2 | 45,63 | 18,25 | 45,63 | 54,76 |
A1 | 39,68 | 15,87 | 39,68 | 47,62 |
Livelli | 01/05/2026 | 01/12/2026 | 01/10/2027 | 01/10/2028 |
D2 | 2.975,91 | 3.015,43 | 3.114,24 | 3.232,81 |
C3 | 2.975,91 | 3.015,43 | 3.114,24 | 3.232,81 |
C2 | 2.535,98 | 2.566,78 | 2.643,76 | 2.736,14 |
C1 | 2.250,08 | 2.275,63 | 2.339,52 | 2.416,19 |
B3 | 2.177,06 | 2.202,14 | 2.264,84 | 2.340,07 |
B2 | 1.991,35 | 2.012,94 | 2.066,90 | 2.131,67 |
B1 | 1.897,54 | 1.917,54 | 1.967,54 | 2.027,54 |
A3 | 1.862,97 | 1.882,49 | 1.931,30 | 1.989,87 |
A2 | 1.768,69 | 1.786,95 | 1.832,58 | 1.887,35 |
A1 | 1.563,45 | 1.579,33 | 1.619,01 | 1.666,63 |
Contrattazione di secondo livello
Le aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che comportano licenziamenti o sospensioni dal lavoro, informeranno le RSU o le rappresentanze territoriali nelle modalità e tempistiche dettate dagli istituti legali previsti per tali fattispecie.
A partire da gennaio 2028 l'ammontare del medesimo elemento di perequazione sarà pari a 380 euro lordi
Nel limite delle 10 ore annue, qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta singolarmente da una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto, la stessa avrà diritto allo svolgimento della riunione in oggetto durante l'orario di lavoro e nel limite massimo di 1 ora nell'anno solare.
Doveri delle aziende e dei lavoratori
Le aziende del settore garantiranno a favore dei lavoratori identificati, formati e nominati come preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per cause relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte e non dipendenti da dolo o colpa grave, l'assistenza legale e/o la copertura delle spese in caso di procedimenti civili o penali.
Art. 35 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Per quanto riguarda la formazione, anche in modalità e-learning, del rappresentante per la sicurezza, essa avverrà nelle modalità e nelle tempistiche programmate dall'O.P.NL.
Organismo Paritetico Nazionale Lavanderie Industriali
Le Parti firmatarie costituiscono l'Organismo Paritetico Nazionale (O.P.N.), sede privilegiata per le finalità previste dall'art. 51 del DLgs n. 81/2008 e in particolare per:
- la programmazione di attività formative in tema di salute, sicurezza e ambiente e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle norme di legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l'ambiente esterno all'impresa;
- l'organizzazione di conferenze nazionali, interregionali o regionali per condividere l'evoluzione dei sistemi normativi attinenti le problematiche del settore lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione, per diffondere e valorizzare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle aziende;
- lo sviluppo di tutte le azioni inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, per ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge;
- la programmazione delle attività formative congiunte, anche in modalità e-learning, dei R.L.S./R.S.P.P.;
- risoluzione delle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Apprendistato Professionalizzante
Per gli apprendisti con destinazione finale al modulo Centrato dell’Area operativa il periodo di apprendistato è suddiviso in due periodi, di cui il primo di 20 mesi ed il secondo di 4 mesi.
Per gli apprendisti con destinazione finale al modulo Centrato dell'Area operativa al 9° mese del primo modulo dell'area operativa è prevista una valutazione tecnico pratica effettuata dal responsabile aziendale alfine di monitorare il grado di autonomia acquisita dagli stessi e quindi l'idoneità a passare al modulo superiore al termine di 12 mesi, decorsi comunque 20 mesi dall'assunzione e di effettivo lavoro si effettuerà il passaggio dal livello A1 al livello A2.
In relazione a tali specifiche attività, ai fini dell'attivazione dei contratti stagionali, la Direzione aziendale comunicherà, tramite informativa alla RSU e/o alle OO.SS. territoriali, le modalità, i reparti produttivi e i periodi in cui ricollegare le intensificazioni dell'attività produttiva e l'informativa relativa ad eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato in base alle esigenze organizzative/produttive, tenendo conto - nelle imprese caratterizzate da attività mista - dell'incidenza proporzionale delle attività svolte nel settore dei servizi al turismo.
Le Parti riconoscono che le esigenze stagionali possano essere soddisfatte prioritariamente attraverso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ferma restando la possibilità di ricorrere agli ulteriori strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente e dal presente CCNL, ivi inclusa la somministrazione di lavoro.
Su richiesta della RSU o delle OO.SS. territoriali, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'informativa aziendale, si avvierà la contrattazione, che dovrà comunque esaurirsi entro e non oltre 15 giorni dall'avvio della procedura.
Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media del 15% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il limite complessivo tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione è pari al 30% calcolato come media annua, riferita all’anno solare precedente l’assunzione.
Riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali, la riduzione di orario annuale complessiva sarà pari, a decorrere dal 1° gennaio 1990, a:
a) 56 ore annue per i lavoratori giornalieri;
b) 52 ore annue per i lavoratori turnisti, che a partire dal 2027 diventeranno 56 ore annue;
c) per i lavoratori impiegati nelle centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico che hanno una distribuzione oraria finalizzata all'utilizzo degli impianti su 6 giorni settimanali:
Rol ulteriori riconosciute a partire dal 2027 | 8 |
Rol ulteriori riconosciute a partire dal 2028 | 4 |
Totale | 68 |
d) per i lavoratori impiegati nelle centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico che hanno una distribuzione oraria finalizzata all'utilizzo degli impianti su 7 giorni settimanali:
Rol ulteriori riconosciute a partire dal 2027 | 16 |
Rol riconosciute a partire dal 2028 | 8 |
Totale | 80 |
Permessi, assenze ed aspettative
Tutti i periodi di aspettativa dovranno essere comunicati all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario. In caso di astensione il termine di preavviso di cui al periodo precedente non sarà inferiore a 10 giorni di calendario.Il termine di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria sarà pari a 5 giorni.
Le parti stabiliscono il diritto del genitore ad astenersi dal lavoro, per periodi corrispondenti alla malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 14 anni, nel limite di 10 giornate annue complessive, di cui una retribuita. Queste ultime saranno nella disponibilità del lavoratore, secondo i criteri definiti dalla contrattazione aziendale. Tali congedi possono essere fruiti anche in ore.
Iniziativa per le vittime di violenza di genere
Per le violenze di genere nel loro complesso, perpetrate ai danni di lavoratrici e lavoratori, è previsto il mantenimento della contribuzione mensile a carico del fondo FASIIL durante il periodo di congedo.
Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti
Analogo diritto a fruire dei medesimi permessi a carico del monte ore triennale è riconosciuto ai lavoratori che risultino iscritti a corsi di studio universitari presso strutture statali o paritarie per il conseguimento della laurea triennale o magistrale, o che abbiano richiesto all’azienda la frequenza ai corsi di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione e/o formazione continua concordati a livello aziendale.
In riferimento ai lavoratori iscritti a corsi di studio universitari, essi debbono risultare in corso o fuori corso rispetto alla durata ordinaria dei corsi stessi per non più di 1 anno accademico in caso di iscrizioni a corsi di laurea triennale o magistrale e per non più di 2 anni accademici in caso di iscrizioni a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
In conformità con i principi di tutela della persona sul luogo di lavoro, è fatto assoluto divieto di porre in essere molestie morali, psicologiche o sessuali. Si considerano tali tutti quei comportamenti indesiderati - a connotazione sessuale o basati sul genere, sull'orientamento affettivo, sulla razza o sulla religione - che abbiano lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. L'azienda, all'esito dell'iter procedimentale, applicherà le sanzioni disciplinari proporzionali, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Sarà garantita massima riservatezza alla vittima di tali comportamenti."
A decorrere dal 1° gennaio 2028 la quota di contribuzione a solo carico dell'azienda sarà aumentata dello 0,1%.
A partire da gennaio 2028 il medesimo contributo aziendale è aumentato di altrettanti 2 euro, per una cifra complessiva finale di 14 euro.
A decorrere dal 1° ottobre 2028 il contributo aziendale in oggetto sarà aumentato di 1 euro, per una cifra complessiva finale di 15 euro.
Fermo restando l'obbligatorietà del contributo, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 30 da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL; rimane confermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Assicurazione sulla premorienza ed invalidità permanente
Le parti con il presente rinnovo intendono rafforzare il sistema di welfare concordando un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% dell'ERN, elevato a 0,24% a decorrere dal 1° maggio 2025, aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, da destinare integralmente a Previmoda per il finanziamento di una assicurazione sulla premorienza ed invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al fondo Previmoda stesso.
Tempo di vestizione e svestizione Centrali di Sterilizzazione
Al personale operante nelle Centrali di Sterilizzazione cui è fatto obbligo (ovvero per imposizione da parte del datore di lavoro quanto a tempo e luogo) di indossare solo dopo esser giunti all'interno della Centrale abiti di lavoro o particolari dispositivi di protezione individuali, i tempi di vestizione e svestizione vengono quantificati forfettariamente in complessivi 10 minuti giornalieri, che con decorrenza dal 1° gennaio 2027 saranno aumentati a complessivi 15 minuti giornalieri, alfine di favorire una maggiore responsabilità nell'esecuzione della attività inerenti la sterilizzazione anche in ragione dell'entrata in vigore del Regolamento 745/2017 come modificato dal Regolamento 607/2023, nonché alfine di favorire una più adeguata distribuzione dell'orario di lavoro.
Nelle centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico che hanno una distribuzione oraria finalizzata all'utilizzo degli impianti su 6 e 7 giorni settimanali, saranno riconosciute ulteriori ore di riduzione annua, rispettivamente pari a 8 e 16 ore a partire dal 2027, 4 ed 8 ore a partire dal 2028..
Allo scopo di contribuire al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori del settore, le Parti concordano che le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro entro il 31 marzo 2027;
Le Parti individuano, quali codici ATECO riferibili alle attività principali esercitate dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, i seguenti:
- 81.22.01 – Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche;
- 96.1 – Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce;
- 96.10 – Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce;
- 96.10.1 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali;
- 96.10.11 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per industrie, ospedali e altre strutture simili;
- 96.10.12 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per ristorazione, alberghi e altri servizi di alloggio.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


