mercoledì, 20 maggio 2026 | 12:39

Pesca Cooperative - personale non imbarcato: nuove retribuzioni da gennaio

Firmato, il 14 maggio 2026, tra AGCI-Pesca e Acquacoltura, CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA, LEGACOOP AGROALIMENTARE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILAPESCA, il rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura (Codice CNEL E076)

Pesca Cooperative - personale non imbarcato: nuove retribuzioni da gennaio

Firmato, il 14 maggio 2026, tra AGCI-Pesca e Acquacoltura, CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA, LEGACOOP AGROALIMENTARE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILAPESCA, il rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura (Codice CNEL E076)

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 e riconosce un incremento retributivo, sui minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2025, nella misura del 9,5% che verrà corrisposto, come riportato nelle tabelle allegate, con le seguenti modalità:
- 6,5% con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- 2,3% a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Tabella retribuzioni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

Vedi tabella

Livelli

Parametro

Retribuzioni in € al 31/12/2025

Aumento in € dall'1/1/2026

Retribuzione in € all’1/1/2026

7

100

1553,67

100,99

1654,66

6

109

1693,52

110,08

1803,60

5

114

1771,17

115,13

1886,30

4

120

1864,40

121,19

1985,59

3

129

2004,22

130,27

2134,49

2

140

2175,13

141,38

2316,51

1

152

2361,57

153,50

2515,07

Quadro

162

2516,93

163,60

2680,53

Tabella retribuzioni dal 1° gennaio 2027

Vedi tabella

Livelli

Parametro

Retribuzioni in € al 31/12/2026

Aumento in € dall'1/1/2027

Retribuzione in € all’1/1/2027

7

100

1654,66

46,61

1701,27

6

109

1803,60

50,81

1854,41

5

114

1886,30

53,14

1939,44

4

120

1985,59

55,93

2041,52

3

129

2134,49

60,13

2194,62

2

140

2316,51

65,25

2381,76

1

152

2515,07

70,85

2585,92

Quadro

162

2680,53

75,51

2756,04

Contrattazione decentrata di secondo livello

Le Parti a livello territoriale possono definire un premio per obiettivi legato all’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. Inoltre, nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di 6 mesi, saranno interessati le Parti stipulanti il CCNL per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo per rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell’accordo medesimo. Esperiti infruttuosamente i tentativi a pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, trascorsi ulteriori 2 mesi dal rimando al livello nazionale, le Parti a livello territoriale si incontreranno per valutare l'introduzione di un'indennità economica sostitutiva a valere dal nono mese sino al raggiungimento dell'eventuale accordo e comunque non oltre la scadenza del CCNL stesso.Le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 1° luglio 2027; fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2028.

Flessibilità

A partire dal 1° giugno 2026 la retribuzione per le ore in flessibilità positiva è maggiorata del 30% (trenta per cento), ferma restando l'erogazione salariale completa in caso di flessibilità negativa.

Straordinario

Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e con la maggiorazione che passa dal 35% al 50% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 33.

Indennità di malattia

Durante il periodo di malattia, l' integrazione dell'indennità a carico dell'INPS in modo da raggiungere complessivamente dal 4° al 180° giorno, è il 100%

Tutele per le vittime di violenza di genere

La cooperativa individua quale misura generale di tutela la programmazione di iniziative di prevenzione su condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro al fine di salvaguardare la dignità personale e la salute psicologica delle lavoratrici e dei lavoratori.

 Genitorialità

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia all’art. 53 del DLgs 51/2001, la lavoratrice madre ovvero in alternativa il lavoratore padre, previa richiesta scritta entro un mese dalla scadenza dei termini previsti dalla normativa, potrà usufruire dell'esenzione dal lavoro notturno per un periodo di ulteriori sei mesi continuativi.

Il congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore previsto all’articolo 27/bis del DLgs 51/2001 è incrementato di un ulteriore giorno di permesso retribuito.

Oltre a quanto previsto all'art. 47 del DLgs 51/2001 la lavoratrice madre o il lavoratore padre possono richiedere fino a tre ulteriori giorni di permessi retribuiti, per prestare assistenza ad un/a figlio/a, di età compresa tra i tre e i quattordici anni, in caso di malattia. Tali permessi possono essere usufruiti anche in modo frazionato in gruppi di ore giornaliere.

Indennità di cassa

L'indennità di cassa e di maneggio di denaro, che spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, passa dal 10% al  15% della paga base.

Previdenza complementare

La contribuzioni dovute al Fondo, a carico del datore di lavoro, passa al 2% commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento, a far data dal 1° gennaio 2026. L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a Previdenza Cooperativa e finché permane l'iscrizione allo stesso. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad un'altra forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.

di Assia Olivetta


Fonte contrattuale