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Contributo straordinario banche: istituiti i nuovi codici tributo
Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché il codice per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE (AdE - Risoluzione 15 maggio 2026, n. 20/E)
Contributo straordinario banche: istituiti i nuovi codici tributo
Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché il codice per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE (AdE - Risoluzione 15 maggio 2026, n. 20/E)
L’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la possibilità di assoggettare la riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 a un contributo straordinario disciplinato dai successivi commi da 70 a 73.
Si precisa inoltre che il comma 73 stabilisce che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del suddetto contributo, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Per consentire il versamento tramite modello F24 del contributo straordinario e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- “2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1948” denominato “Contributo straordinario sulla riserva - INTERESSI da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “8956” denominato “Contributo straordinario sulla riserva - SANZIONE da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.
Si evidenzia inoltre che il versamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse prevista dall’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 continua a essere effettuato con i codici tributo “2717”, “1947” e “8955”, già istituiti con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024.
Per quanto riguarda la quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE, il comma 47 dell’articolo 1, della citata legge n. 199 del 2025 dispone che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Il comma 49 della medesima legge prevede inoltre la possibilità di optare, in luogo del rimborso, per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme rimborsabili, esclusivamente per il versamento del contributo straordinario previsto dal comma 69.
Si precisa che l’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, n. 123184, è stato approvato il modello di istanza per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota IRAP per dividendi infra-UE o SEE. Viene inoltre stabilito che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati, ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sulla citata quota IRAP.
Si specifica inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 della quota IRAP, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene istituito il codice tributo:
- “3886” denominato “Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice “3886” deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno riportato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.
Si evidenzia infine che Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare complessivo chiesto in compensazione, sulla base dei dati delle istanze presentate. In caso contrario è previsto “lo scarto del modello F24”.
È inoltre precisato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge n. 199 del 2025, il codice tributo “3886” può essere utilizzato esclusivamente per il versamento del codice tributo "2718”, anche in questo caso pena lo scarto del modello F24.
di Anna Russo
Fonte normativa
Rassegna stampa
- iQnotizie - IRAP su dividendi UE o SEE: modello e modalità per rimborso e compensazione, del 22 aprile 2026, di Anna Russo


