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Contributi INAIL agricoli: revisione tariffaria dal 1° gennaio 2026
L'Istituto fornisce indicazioni sulla misura dei contributi Inail applicabile a partire dal 1° gennaio 2026 ai lavoratori autonomi e dipendenti del settore agricoltura (INAIL – Circolare 07 maggio 2026, n. 18)
Contributi INAIL agricoli: revisione tariffaria dal 1° gennaio 2026
L'Istituto fornisce indicazioni sulla misura dei contributi Inail applicabile a partire dal 1° gennaio 2026 ai lavoratori autonomi e dipendenti del settore agricoltura (INAIL – Circolare 07 maggio 2026, n. 18)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria (art. 1, co. 2, DL 31 ottobre 2025, n. 159).
Le nuove quote capitarie per i lavoratori autonomi e le nuove aliquote per i dipendenti, applicabili dalla predetta data, sono state adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il il decreto 1° aprile 2026.
Vediamo in dettaglio le modalità di applicazione.
Disciplina dell'assicurazione in agricoltura
L’assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura è disciplinata dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La disciplina interessa sia i lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse (compresi i dipendenti incaricati di dirigere e sorvegliare il lavoro degli operai agricoli), sia i lavoratori agricoli autonomi e precisamente i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e loro coniugi (o uniti civilmente) e figli.
Sono esclusi i dipendenti con qualifica di impiegati, quadri o dirigenti (in quanto iscritti all’ENPAIA) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap).
Esulano, inoltre, dalla gestione assicurativa agricoltura, in quanto assicurati nella gestione Industria, i dipendenti (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dal 1° gennaio 2008 anche a tempo determinato) delle imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (art. 3, Legge 15 giugno 1984, n. 240).
Ai lavoratori agricoli si applica il principio dell’automaticità delle prestazioni, in base al quale la tutela assicurativa opera anche se i soggetti tenuti al pagamento del premio assicurativo non abbiano adempiuto agli obblighi, a esclusione dei lavoratori autonomi per i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche è subordinato alla regolarità contributiva.
La determinazione e la riscossione dei contributi Inail in agricoltura avviene con modalità differenziate a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.
Per i lavoratori dipendenti il contributo, a carico dei datori di lavoro, è determinato applicando un’aliquota fissa alla retribuzione imponibile dei dipendenti agricoli. La base imponibile del contributo é calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli.
I contributi dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono stabiliti nella misura di una quota capitaria annua per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.
Con effetto dal 1° gennaio 2026 le misure dei contributi dovuti per l’assicurazione in agricoltura sono le seguenti:
1) Lavoratori dipendenti
- 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani). La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un'unica aliquota.
2) Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
- 650,00 euro per le zone normali;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
L’aliquota stabilita per il calcolo dei contributi dei lavoratori agricoli dipendenti e la quota capitaria dovuta per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi sono ridotte per le aziende agricole operanti nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e nei territori svantaggiati. Le predette riduzioni sono pari al 75% per le zone particolarmente svantaggiate e al 68% per le zone svantaggiate.
Per effetto dell’intervenuta revisione, ai contributi in agricoltura cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per tutte le gestioni assicurative dell’Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.
I contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’Inps applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


