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Chiarimenti sugli elementi economici del CIRL Moda-Chimica Artigianato Veneto
Con avviso comune del 24 aprile 2026 sono stati forniti alcuni chiarimenti applicativi sugli elementi retributivi regionali E.R.T. e I.R.R. nel comparto Moda-Chimica Artigianato Veneto
Chiarimenti sugli elementi economici del CIRL Moda-Chimica Artigianato Veneto
Con avviso comune del 24 aprile 2026 sono stati forniti alcuni chiarimenti applicativi sugli elementi retributivi regionali E.R.T. e I.R.R. nel comparto Moda-Chimica Artigianato Veneto
Con riferimento all’Elemento Retributivo Territoriale (E.R.T.), valido per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CIRL, nel confermare che lo stesso un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto retributivo diretto, indiretto e differito, compreso il T.F.R., viene chiarito che lo stesso va indicato nell’intestazione del cedolino paga (al pari degli altri elementi quali minimi tabellari, scatti di anzianità) e deve intendersi non assorbibile.
In merito all’ Incremento Retributivo Regionale (I.R.R.), solo settore pulitintolavanderie, le Parti Sociali confermano che continua a trovare applicazione.
Il mantenimento di tale elemento economico è stato confermato dalle Parti Sociali con l'Avviso Comune del 24 aprile 2026, infatti con riferimento al CIRL Imprese Artigiane del settore Tessile, Abbigliamento, Calzature, Bambole Giocattoli, Pulitintolavanderie, Occhialeria, Ottica e Imprese Artigiane del settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro del 26 marzo 2026, le Parti confermano che l’Elemento Retributivo Territoriale (ERT), negli importi riportati nelle tabelle inserite negli artt. 21 e 25 del CCRL, essendo un elemento costitutivo della retribuzione di fatto che viene consolidato, va inserito nell’intestazione del prospetto paga, unitamente ad altri elementi della retribuzione (vedi retribuzione tabellare, scatti di anzianità) e deve ritenersi non assorbibile.
Con riferimento al settore delle Pulitintolavanderie, le parti precisano che tra gli Elementi Retributivi Regionali indicati nell’art. 21 del CCRL, oltre all’ERR va confermato anche l’IRR, istituito dal CIRL del 24 novembre 1995, nei valori decorrenti dal 1° dicembre 1997.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


