martedì, 05 maggio 2026 | 12:25

Pagamento del debito altrui: divieto di compensazione

Forniti chiarimenti sulle modalità con cui il committente o la stazione appaltante, in qualità di obbligati solidali, effettuano i versamenti dovuti per conto dell’affidatario inadempiente, in particolare sui limiti all’utilizzo della compensazione tramite modello F24 (AdE - Faq 29 aprile 2026)

Pagamento del debito altrui: divieto di compensazione

Forniti chiarimenti sulle modalità con cui il committente o la stazione appaltante, in qualità di obbligati solidali, effettuano i versamenti dovuti per conto dell’affidatario inadempiente, in particolare sui limiti all’utilizzo della compensazione tramite modello F24 (AdE - Faq 29 aprile 2026)


Si chiede se il committente e la stazione appaltante, obbligati a effettuare i versamenti di contributi e premi assicurativi in luogo del soggetto affidatario inadempiente, possano avvalersi di crediti in compensazione mediante modello F24.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti coinvolti, tali versamenti devono essere eseguiti tramite modello F24 indicando, quale codice fiscale del contribuente (primo codice fiscale), quello del soggetto inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che effettua il pagamento, unitamente ai codici identificativi “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante” (AdE - risoluzione 11 aprile 2012, n. 34/E).

In tali circostanze, il soggetto che effettua il versamento interviene per estinguere un debito riferibile a un altro soggetto e, pertanto, non può utilizzare crediti in compensazione, in quanto ciò costituirebbe violazione del divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti (art. 1, DLgs n. 124/2019).

di Anna Russo

Fonte normativa