lunedì, 04 maggio 2026 | 13:13

Decreto Lavoro: contrattazione collettiva tra salario giusto e dumping contrattuale

Analizzate le disposizioni contenute nel nuovo “Decreto Lavoro” in materia di salario giusto, al fine di contrastare il dumping contrattuale e garantire una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL comparativamente più rappresentativi

Decreto Lavoro: contrattazione collettiva tra salario giusto e dumping contrattuale

Analizzate le disposizioni contenute nel nuovo “Decreto Lavoro” in materia di salario giusto, al fine di contrastare il dumping contrattuale e garantire una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL comparativamente più rappresentativi

Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e contrastare il dumping contrattuale, il decreto introduce una definizione normativa di “salario giusto”, quale condizione per accedere agli incentivi, il base al quale il trattamento economico dovrà essere almeno pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Vengono, quindi. previsti, obblighi di trasparenza nelle offerte di lavoro sulla piattaforma SIISL, indicazione del contratto applicato e della retribuzione, un sistema strutturato di monitoraggio delle retribuzioni, con il coinvolgimento di INPS, ISTAT, CNEL e Ispettorato del lavoro.

Viene, poi, stabilita una raccolta integrata dei dati retributivi, una pubblicazione di un Rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni e la creazione di un archivio dei contratti collettivi, anche aziendali.

Segue nel dettaglio, un’analisi delle disposizioni contenute nel decreto in materia di salario giusto.

Salario giusto e incentivi (art. 7)

La contrattazione collettiva costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Per la sua individuazione, nel decreto si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Il riferimento alla contrattazione firmata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative vale anche per altri contratti collettivi nazionali di lavoro, diversi da quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oltre che per i settori non coperti da contrattazione collettiva.

In base a ciò, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sulla piattaforma SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate recheranno l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato (Codice CNEL) , la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.

Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva (art. 8)

Sempre in un’attiva di trasparenza e monitoraggio, il CNEL, gli enti pubblici e gli istituti di statistica, collaboreranno per raccogliere indicatori statistici e analisi periodiche volti a evidenziare la copertura retributiva garantita dalla contrattazione collettiva e la relativa adeguatezza rispetto al parametro di cui all'articolo 36 della Costituzione, elaborando indicatori correttivi relativi alla produttività, all'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, al tasso di occupazione e alla variabilità della domanda nei diversi settori economici.

Monitoraggio della contrattazione decentrata (art. 9)

In merito monitoraggio della contrattazione decentrata, viene stabilito che la Commissione CNEL elabori con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei, da trasmettere al Parlamento contenente:
a) l'analisi dei livelli retributivi applicati;
b) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi;
c) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate;
d) ulteriori elementi conoscitivi utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Rinnovi contrattuali (art . 10)

Fermo restando che l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro vadano memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene ora aggiunto che il CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito INPS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, provveda alla istituzione di un archivio amministrativo, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il CNEL, pertanto, provvederà ad estrarre dai contratti collettivi depositati, il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Inoltre, al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dalle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplineranno in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.

In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni saranno adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria, alla variazione dell'IPCA (tranne che nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi) , nella misura pari al 30 per cento della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.

Tali disposizioni si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono successivamente al 1 maggio 2026. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Obblighi di informazione (art. 11)

Al fine di evitare fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici normativi, contributivi o economici, il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore, nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi previdenziali, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati.

di Assia Olivetta

Fonte normativa

DL 30 aprile 2026, n. 62

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