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Infortuni sul lavoro: certificato di ripresa lavoro
L'Istituto fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, in considerazione dell’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali (INAIL – Circolare 29 aprile 2026, n. 17)
Infortuni sul lavoro: certificato di ripresa lavoro
L'Istituto fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, in considerazione dell’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali (INAIL – Circolare 29 aprile 2026, n. 17)
Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi
La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.
In tal caso deve essere utilizzato il Modello 1SS (certificazione medica di infortunio lavorativo) con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.
Il Modello 1SS prevede quattro opzioni, finalizzate ad agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche che possono pervenire all’Istituto: primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea.
Con la medesima modulistica sono inviati anche le certificazioni mediche successive alla prima.
Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Pertanto, l’ultima certificazione ricevuta dall’Inail costatante l'esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi, sul piano medico-legale, viene presa in considerazione dall'Inail per comunicare all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili.
Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi
Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.
In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale.
Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere, nelle diverse ipotesi citate, l’ultimo dei certificati pervenuti all’Inail ovvero il cosiddetto “definitivo” se redatto.
Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.
Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.
Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.
Le suddette istruzioni sono valide anche in caso di malattia professionale.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


