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Camere di commercio: incremento delle misure del diritto annuale
Il decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy autorizza, per il triennio 2026–2028, l’incremento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, definendo al contempo le modalità di utilizzo delle risorse, gli obblighi di rendicontazione e le regole per il riutilizzo delle somme non impiegate
Camere di commercio: incremento delle misure del diritto annuale
Il decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy autorizza, per il triennio 2026–2028, l’incremento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, definendo al contempo le modalità di utilizzo delle risorse, gli obblighi di rendicontazione e le regole per il riutilizzo delle somme non impiegate
È autorizzato per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali.
Le Camere di commercio devono trasmettere, entro il 15 giugno di ciascuno degli anni successivi, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti, inviato tramite Unioncamere alla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero, allegando la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori. Nel caso di affidamento delle attività a aziende speciali o unioni regionali, la rendicontazione deve essere vistata dai rispettivi organi di controllo e trasmessa alla Camera di commercio competente.
Il medesimo rapporto deve essere trasmesso anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.
Le Camere di commercio devono comunicare al Ministero, tramite Unioncamere, l'ammontare delle risorse non utilizzate destinate a ciascun progetto entro il 30 giugno 2026.
Le risorse non utilizzate per la realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale autorizzato con decreto 23 febbraio 2023 dalle Camere che non hanno deliberato la richiesta di autorizzazione dell'aumento della misura del diritto annuale per i nuovi progetti sono destinate a finanziare i progetti di cui al decreto 23 febbraio 2023. Le medesime Camere di commercio sono tenute a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tramite di Unioncamere, l'ammontare delle suddette risorse non utilizzate destinate a ciascun progetto entro il 30 giugno 2026, ad utilizzarle entro il 31 dicembre 2026 e a rendicontare secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 entro il 15 giugno 2027.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2026, al versamento del diritto annuale effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
di Anna Russo
Fonte normativa


