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CCNL Telecomunicazioni: 260 euro di Elemento garanzia retributiva ad aprile
Erogato, con la retribuzione del mese di aprile, un importo annuo di 260 euro, al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione prive di contrattazione di secondo livello – (Cod. CNEL K411)
CCNL Telecomunicazioni: 260 euro di Elemento garanzia retributiva ad aprile
Erogato, con la retribuzione del mese di aprile, un importo annuo di 260 euro, al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione prive di contrattazione di secondo livello – (Cod. CNEL K411)
Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, viene riconosciuto un importo annuo pari a 260€ lordi, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente.
A tal fine vengono fatti salvi i giorni di permesso mensili previsti dalla Legge 104/1992, e le assenze dal servizio a titolo di congedo di maternità, i permessi ex art. 7 D.Lgs 119 del 2011, nonché i casi di assenza per gravidanze a rischio.
.La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalia base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli, istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/o con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie. In caso di ricorso a misure di integrazione salariale di carattere ordinario il suddetto adempimento non sarà dovuto laddove l'intervento di integrazione salariale si prolunghi oltre le 26 settimane effettive nell’anno che interessi almeno il 30% del personale.
Resta ferma la possibilità di individuare in sede di contrattazione di II livello ulteriori fattispecie.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- CCNL 11/11/2025


