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Pari opportunità: invio dei dati entro il 30 aprile
Entro il 30 aprile 2026 le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti devono redigere e inviare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile occupato in azienda nel biennio 2024-2025 (art. 46, DLgs 11 aprile 2006 n. 198)
Pari opportunità: invio dei dati entro il 30 aprile
Entro il 30 aprile 2026 le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti devono redigere e inviare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile occupato in azienda nel biennio 2024-2025 (art. 46, DLgs 11 aprile 2006 n. 198)
Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni 2 anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (cd. "rapporto sulla parità di genere").
Il "rapporto sulla parità di genere" deve essere redatto anche dalle aziende con sede legale all’estero nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti. In tale ipotesi deve essere presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle predette sedi, dipendenze o unità produttive.
Contenuto del rapporto sulla parità di genere
Il "rapporto sulla parità di genere" deve riportare:
- il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile;
- il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza;
- il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno;
- le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
- l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale;
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore;
- le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Modalità e termini di presentazione
Il "rapporto sulla parità di genere" relativo al Biennio 2024-2025 deve essere compilato e trasmesso entro il 30 aprile 2026, utilizzando l'apposita procedura telematica disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui si accede mediante sistemi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE, eIDAS) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.
L’applicativo del Ministero permette di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. E' possibile anche l'upload del file in formato ".xls" con i dati richiesti dal modello.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Fino alla scadenza del termine, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale possono produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.
La mancata trasmissione del "rapporto sulla parità di genere" (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, DPR 19 marzo 1955 n. 520.
Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
In caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


