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IRAP su dividendi UE o SEE: modello e modalità per rimborso e compensazione
Approvato il modello di istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota di IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente il cinque per cento (AdE - Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123184)
IRAP su dividendi UE o SEE: modello e modalità per rimborso e compensazione
Approvato il modello di istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota di IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente il cinque per cento (AdE - Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123184)
Il modello, denominato “Modello per l’istanza di rimborso/compensazione IRAP per dividendi infra-UE o SEE”, è composto dal frontespizio, comprensivo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, e dal quadro RI, ed è reso disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate .
La presentazione dell’istanza avviene mediante il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Il modello può essere trasmesso con firma digitale oppure in forma analogica con firma autografa, allegando la copia del documento di identità del firmatario e dell’eventuale delegato .
Per quanto riguarda i termini, il modello deve essere presentato entro il termine previsto dall’art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, nei casi in cui tale termine cada oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento. Diversamente, qualora il termine cada entro tale periodo, l’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione, purché il termine risulti ancora pendente al 1° gennaio 2026 .
È previsto inoltre che i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, abbiano già presentato istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 possano esercitare l’opzione per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP. In tal caso, l’esercizio dell’opzione comporta la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto .
In relazione all’utilizzo in compensazione, la quota IRAP può essere utilizzata ai sensi dell’art. 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241 esclusivamente ai fini del versamento del contributo straordinario di cui all’art. 1, commi da 68 a 73, L n. 199/2025. Sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati sulla quota IRAP, a decorrere dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione del modello.
È consentito esercitare l’opzione anche per una parte della quota IRAP, mantenendo per la parte residua la richiesta di rimborso . L’utilizzo in compensazione avviene tramite modello F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, pena il rifiuto dell’operazione . Il provvedimento prevede inoltre l’istituzione di appositi codici tributo e l’applicazione delle disposizioni in materia di controlli, escludendo alcuni limiti quantitativi ordinariamente previsti.
Le motivazioni del provvedimento richiamano l’esigenza di adeguare la normativa interna alla posizione della Corte di giustizia dell’Unione europea, espressa con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da Stati UE o SEE non concorrono per il 95% del loro ammontare alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
di Anna Russo
Fonte normativa


