(inquery)
Affiancamento della lavoratrice sostituita: indicazioni sullo sgravio contributivo
L'Inps fornisce precisazioni sull'estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio (INPS – messaggio 21 aprile 2026 n. 1343)
Affiancamento della lavoratrice sostituita: indicazioni sullo sgravio contributivo
L'Inps fornisce precisazioni sull'estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio (INPS – messaggio 21 aprile 2026 n. 1343)
L'articolo 1, comma 221, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha inserito, all'articolo 4 del DLgs 26 marzo 2001 n. 151, dopo il comma 2, il comma 2-bis, il quale prevede che: "Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino".
L'articolo 4 del Testo Unico ha regolato le assunzioni in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, prevedendo che, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, il datore può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che l'assunzione di personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al citato Testo Unico, sia con personale a tempo determinato sia con lavoratori somministrati, può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo o anche con un anticipo superiore, se previsto dalla contrattazione collettiva.
Il comma 3 del medesimo articolo 4, inoltre, disciplina uno sgravio contributivo del 50%, in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo. Nell'ipotesi, invece, in cui l'assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la citata disposizione prevede che l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo, il citato articolo 4 del TU prevede che lo sgravio in argomento trova applicazione per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome.
Destinatari del beneficio sono, pertanto, i datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità. Atteso il tenore letterale della norma - precisa l'Inps - tale requisito deve essere posseduto dal datore di lavoro al momento dell'assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
Inoltre, i benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento o per un periodo massimo di 12 mesi in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome.
Alle posizioni contributive riferite ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio in argomento viene attribuito, a seguito di apposita istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS, il codice di autorizzazione "9R", avente il significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001".
Con la disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 221, della L di Bilancio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra la vita privata e il lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, è stata prevista la possibilità di affiancamento delle due figure, "sostituto/a" e "sostituito/a", anche successivamente al rientro in servizio di quest'ultima e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Per effetto di tale intervento normativo, anche per il periodo ulteriore di affiancamento è possibile riconoscere lo sgravio contributivo per l'assunzione a tempo determinato del sostituto.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti richiesti, è possibile accedere allo sgravio in trattazione per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
All'esito dell'attività istruttoria a cura della Struttura territorialmente competente dell'INPS sarà, pertanto, possibile prolungare, per le posizioni contributive interessate, la validità del codice di autorizzazione "9R", anche prescindendo dall'equivalenza delle qualifiche del "sostituto/a" e del "sostituito/a" e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


