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Flussi Uniemens PosAgri: revisione dei codici dal 1° maggio
L'Inps comunica che sono stati revisionati i codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 2" (TD2), che, unitamente ai codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 1" (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell'inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli (INPS – messaggio 17 aprile 2026 n. 1315)
Flussi Uniemens PosAgri: revisione dei codici dal 1° maggio
L'Inps comunica che sono stati revisionati i codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 2" (TD2), che, unitamente ai codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 1" (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell'inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli (INPS – messaggio 17 aprile 2026 n. 1315)
Il sistema previdenziale agricolo individua quale regime generale quello della Contribuzione agricola unificata (CAU), che si sostanzia nell'accertamento e nella riscossione, da parte dell'INPS, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli, comprensiva anche dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (contribuzione INAIL).
In deroga a tale regime generale, è previsto esclusivamente il regime applicabile alle imprese cooperative e ai loro consorzi, per le quali le aliquote contributive relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono equiparate a quelle previste per le imprese industriali e la relativa contribuzione è versata direttamente all'INAIL. In virtù di tale deroga, le imprese cooperative e i loro consorzi devono tenere una apposita posizione assicurativa territoriale (PAT) presso l'INAIL.
L'attività di revisione in argomento ha evidenziato che i codici "TD2" 19, 39, 40, 43 e 44, caratterizzati dall'inquadramento dell'azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL, oltre a non essere più attuali, in taluni casi, sono stati impropriamente utilizzati, concretizzando il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Atteso che nessuna delle fattispecie codificate nei valori 19, 39, 40, 43 e 44 è riconducibile al regime derogatorio di cui alla Legge n. 240 del 1984, sentito l'INAIL, l'INPS comunica che i predetti codici sono soppressi, in quanto non più conformi al regime generale della CAU.
Con riferimento ai flussi Uniemens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di trasmissione dei medesimi flussi (1° maggio 2026), non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l'utilizzo dei codici soppressi nel campo "TD2". In caso di inserimento degli stessi, il sistema di accoglienza restituisce un apposito messaggio di alert, informando l'utente che i codici inseriti non sono più utilizzabili.
Per i flussi Uniemens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell'esercizio del secondo trimestre 2026, recanti nel campo "TD2" i codici soppressi, l'INPS procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


