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Ammortizzatori sociali per lavoratori dei comuni alluvionati
L'Istituto fornisce prime indicazioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia (INPS – Messaggio 14 aprile 2026, n. 1272)
Ammortizzatori sociali per lavoratori dei comuni alluvionati
L'Istituto fornisce prime indicazioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia (INPS – Messaggio 14 aprile 2026, n. 1272)
Il decreto-legge n. 25/2026 ha previsto una prestazione di integrazione salariale "unica" (di seguito "ammortizzatore unico") in favore dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti, compresi quelli del settore agricolo (art. 5), e un contributo di sostegno al reddito (di seguito "indennità una tantum") in favore dei lavoratori autonomi (art. 6), interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.
L'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande relative all'ammortizzatore unico e all'indennità una tantum.
Ammortizzatore unico dipendenti
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro:
- sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati;
- sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni.
Sono destinatari dell'ammortizzatore unico anche:
- i lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori;
- i lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro distaccatario, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, ma sono formalmente alle dipendenze di datori di lavoro distaccanti aventi sedi in località diverse dai citati territori.
La domanda può essere presentata a partire dal 14 aprile 2026, entro il 31 maggio 2026. Il termine finale non è previsto a pena di decadenza.
I datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro agricoli) presentano la domanda, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA integrazioni salariali”, compilando la "domanda ISU" con le seguenti causali:
- "ISU - 704 - Art. 5 dl n. 25/2026 - Aziende operanti nel luogo dell’evento", per i datori di lavoro che presentano la domanda per i lavoratori alle proprie dipendenze che alla data del 18 gennaio 2026 sono stati o sono impossibilitati a prestare l’attività lavorativa in quanto sospesa. La misura di sostegno può essere richiesta per un massimo di 90 giornate nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
- “ISU - 705 - Art. 5 dl n. 25/2026 - lavoratori residenti nel luogo dell’evento”, per i datori di lavoro che presentano la domanda per i lavoratori impossibilitati a recarsi a lavoro perché residenti alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni alluvionati. La misura di sostegno può essere richiesta per un massimo di 15 giornate nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
- "ISU - 706 - Art. 5 dl n. 25/2026 - lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”, per i datori di lavoro che presentano la domanda per i lavoratori impossibilitati a recarsi a lavoro perché domiciliati alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni alluvionati. La misura di sostegno può essere richiesta per un massimo di 15 giornate nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
- “ISU – 707 - Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”, per le Agenzie di somministrazione/aziende distaccanti che presentano la domanda per i lavoratori somministrati/distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore/distaccatario ubicate nei territori dei comuni alluvionati.
I datori di lavoro agricoli presentano la domanda, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “CISOA Web”, separatamente per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato.
In fase di compilazione della domanda devono essere indicate le seguenti causali:
a) Cod. 19 - “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01”. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo 90 giornate, collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
b) Cod. 20 - “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01”. Il lavoratore per il quale è inoltrata la domanda deve essere stato assunto successivamente alla data del 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026. Per ogni lavoratore può essere autorizzato un numero di giornate pari alle giornate lavorate nell’anno precedente (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), detratte le giornate lavorate nell’anno in corso fino alla data di inoltro della domanda, nel limite massimo di 90 giornate collocate nel periodo compreso tra la data di assunzione e il 30 aprile 2026;
c) Cod. 21 - “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori residenti”. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo 15 giornate collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 o dalla data di assunzione fino al 30 aprile 2026;
d) Cod. 22 - “DL n.25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori domiciliati”. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo 15 giornate collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 o dalla data di assunzione fino al 30 aprile 2026.
Indennità una tantum lavoratori autonomi
L’indennità una tantum, connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica);
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
L’attività lavorativa sospesa deve risultare già avviata alla data del 18 gennaio 2026.
L’indennità una tantum è riconosciuta per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, nella misura massima erogabile di 3.000 euro per ciascun lavoratore.
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica dal 20 aprile 2026 e fino al 20 giugno 2026, con una delle seguenti modalità:
- portale web dell'Inps, utilizzando l'apposita procedura “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”;
- attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi;
- tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Può essere presentata una domanda per ciascun periodo di sospensione o una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6 periodi, possono anche essere continuativi.
Nella domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi e a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.
L’indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito, e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
di Ciro Banco
Fonte Normativa




