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Lavoratori edili: accesso alle prestazioni straordinarie Cnce e Sanedil
Sono stati approvati i regolamenti sulle prestazioni straordinarie riconosciute, in via sperimentale, ai lavoratori edili per il sostegno allo studio, gravi patologie e bonus casa (CNCE - circolare 1 aprile 2026, n. 15)
Lavoratori edili: accesso alle prestazioni straordinarie Cnce e Sanedil
Sono stati approvati i regolamenti sulle prestazioni straordinarie riconosciute, in via sperimentale, ai lavoratori edili per il sostegno allo studio, gravi patologie e bonus casa (CNCE - circolare 1 aprile 2026, n. 15)
Dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027, sulla base degli accordi stipulati tra le parti sociali, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) riconosce in via sperimentale nuove prestazioni straordinarie a sostegno dei lavoratori edili e dei loro familiari.
Prestazione straordinaria "sostegno allo studio
La prestazione è rivolta ai figli di lavoratori edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro, e consiste in un sostegno economico, per la durata del periodo di frequenza alla scuola secondaria di secondo grado e ai corsi universitari.
Tale prestazione sarà erogata dal Fondo Sanedil sulla base dello specifico Regolamento operativo.
A tal fine, è prevista una campagna di sensibilizzazione a cura delle Casse edili territoriali interessate da eventi infortunistici mortali occorsi a partire dal 2021 e già denunciati e gestiti dal Fondo Sanedil, per il tramite della Compagnia assicurativa Unipol.
La prestazione ha carattere sperimentale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, con riferimento alle domande di sostegno al reddito presentate entro il medesimo periodo. L’erogazione della prestazione, nei limiti della dotazione finanziaria, è effettuata oltre il 31 dicembre 2027 esclusivamente in relazione alle domande validamente presentate nel periodo di sperimentazione.
La prestazione non produce effetti retroattivi, non essendo riconoscibili né liquidabili importi riferiti ad annualità scolastiche e universitarie relative a periodi antecedenti al 1° gennaio 2026.
Come indicato in precedenza, possono accedere alla prestazione i figli di lavoratori edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro. Il lavoratore deceduto deve risultare:
a) regolarmente denunciato, alla data del sinistro, presso una Cassa Edile/Edilcassa appartenente al sistema CNCE;
b) deceduto per infortunio sul lavoro avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’infortunio con esito mortale deve essere attestato mediante provvedimento definitivo INAIL.
La prestazione è riconoscibile ai beneficiari che non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di prima presentazione della domanda.
La prestazione consiste in un sostegno economico allo studio, con un massimo di 10.000 euro annue per la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado e di 12.000,00 euro annue nell’ipotesi di frequenza ai corsi universitari.
La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata dal beneficiario avente diritto o, se minorenne, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, al Fondo Sanedil, utilizzando l'apposito modulo, che deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica sostegnostudio@ fondosanedil.it.
La domanda deve essere presentata in occasione della prima richiesta della prestazione e, successivamente, rinnovata annualmente per la conferma del diritto alla prestazione.
Prestazione straordinaria per “gravi patologie”
La prestazione è rivolta agli operai edili che, superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, abbiano richiesto ed ottenuto dall’impresa l’aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute e consiste in un indennizzo, pari al massimale NASPI al netto della contribuzione INPS (previsto annualmente dall’Istituto previdenziale), per un massimo di sei mesi, comprensivo di riscatto contributivo, ove richiesto.
L’operaio deve presentare alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto, su apposito modulo predisposto dalla CNCE, copia dell’autorizzazione dell’impresa all’aspettativa non retribuita e la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia, comprensiva dell’attestazione relativa all’invalidità, nonché la dichiarazione dell’operaio stesso di non aver richiesto la prestazione ad altra Cassa Edile/Edilcassa.
La Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, ricevuta la documentazione e dopo averla verificata, invia la richiesta alla CNCE che versa alla stessa, mensilmente, la somma corrispondente alla prestazione straordinaria per la successiva erogazione al lavoratore interessato.
La prestazione consiste nel riconoscimento di una somma una tantum nel biennio 2026/2027 di importo pari a 500 euro a fronte della presentazione del contratto di locazione ad uso abitativo o mutuo prima casa entrambi intestati o cointestati al lavoratore (stipulati e registrati nel territorio italiano).
La prestazione è rivolta agli operai edili regolarmente denunciati presso Cassa Edile/Edilcassa.
Il lavoratore deve presentare alla Cassa Edile/Edilcassa, su apposita modulistica predisposta dalla CNCE, la richiesta del contributo straordinario, allegando il contratto di locazione e/o il mutuo intestati o cointestati al lavoratore stesso, nonché una apposita dichiarazione di non aver richiesto il suddetto contributo straordinario ad altra Cassa Edile/Edilcassa.
La Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, una volta ricevuta la documentazione e dopo averla verificata, invia la richiesta, corredata dalla prevista documentazione, alla CNCE, utilizzando l’apposito indirizzo PEC che sarà reso disponibile dalla CNCE stessa.
Le richieste saranno evase secondo un criterio strettamente cronologico.
La CNCE eroga alla Cassa Edile/Edilcassa l’importo corrispondente alle istanze accolte.
Successivamente la Cassa Edile/Edilcassa liquida l’importo al lavoratore richiedente tramite bonifico bancario.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


