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Personale impiegato all’estero: quando il costo è deducibile
Forniti chiarimenti sul tema della deducibilità IRAP del costo del personale assunto in Italia ma impiegato all’estero (AdE - Risposta 01 aprile 2026, n. 95)
Personale impiegato all’estero: quando il costo è deducibile
Forniti chiarimenti sul tema della deducibilità IRAP del costo del personale assunto in Italia ma impiegato all’estero (AdE - Risposta 01 aprile 2026, n. 95)
La risposta trae origine dall’istanza di una società residente che impiega personale assunto in Italia, con contratto a tempo indeterminato, anche in attività svolte all’estero, in assenza di una stabile organizzazione estera. Il quesito centrale riguarda la possibilità di dedurre tali costi ai fini IRAP.
L’Agenzia ricostruisce innanzitutto il quadro normativo, ricordando che la base imponibile IRAP per le società di capitali è determinata secondo il principio di derivazione dal bilancio. In particolare, l’articolo 5 del decreto Irap stabilisce che la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultanti dal conto economico dell’esercizio, evidenziando il cosiddetto principio di presa diretta.
Con riferimento ai costi del personale, viene ribadito che, sebbene essi siano in linea generale esclusi dalla determinazione della base imponibile, l’11 del ciato decreto Irap introduce specifiche deduzioni. In particolare, il comma 4-octies prevede che è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, disposizione che ha assunto carattere generale a seguito delle modifiche normative del 2022.
Circa il tema della territorialità, l’Agenzia chiarisce che, in assenza di stabile organizzazione all’estero, l’intero valore della produzione è imponibile in Italia, affermando che un soggetto passivo residente in Italia è assoggettato al tributo in relazione all’intero valore della produzione netta, ovunque la stessa sia svolta.
Pertanto, non trovando applicazione le regole di ripartizione territoriale di cui all’articolo 12 del decreto Irap, il contribuente deve determinare la base imponibile secondo le regole ordinarie degli articoli 5 e 11.
Tuttavia, nelle istruzioni dichiarative è precisato che le deduzioni sono riconosciute solo limitatamente al personale impiegato nel territorio dello Stato. Tale affermazione sembrerebbe restringere l’ambito delle deduzioni, ma nel caso specifico viene superata alla luce della particolare configurazione fattuale.
Infatti, proprio l’assenza di una stabile organizzazione estera assume un ruolo decisivo. Essa implica che i ricavi generati all’estero restano imponibili in Italia; di conseguenza, i relativi costi, se inerenti, seguono lo stesso trattamento.
In conclusione l’Agenzia ritiene che la Società possa dedurre il costo complessivo del personale impiegato all’estero (senza una stabile organizzazione), sempre nel rispetto del principio di inerenza.
di Anna Russo
Fonte normativa


