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Il via al nuovo Regolamento F.O.C.C. nel Credito Cooperativo
Firmato accordo sul Fondo Nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali della mobilità del credito cooperativo - (Cod. CNEL J271)
Il via al nuovo Regolamento F.O.C.C. nel Credito Cooperativo
Firmato accordo sul Fondo Nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali della mobilità del credito cooperativo - (Cod. CNEL J271)
Con accordo del 19 febbraio 2026 è stato regolamentato il “Fondo Nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e della mobilità” (F.O.C.C.).
È salvaguardata l’autonomia dei Fondi bilaterali territoriali, già costituiti, con finalità analoghe a quelle del presente Fondo. Le Aziende destinatarie di detti Fondi non sono destinatarie del F.O.C.C.
La gestione del Fondo è assicurata nell’ambito dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (EnBiCC) e si potrà operare anche in concorso con il “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo” (Fondo di Solidarietà) secondo le modalità e le misure contributive stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.
Il Fondo scadrà il 31 dicembre 2030, e può essere prorogato, di tre anni in tre anni, salvo formale disdetta comunicata dalla parte datoriale o dalla parte sindacale con anticipo di tre mesi rispetto alla scadenza.
Sono destinatari del Fondo i medesimi destinatari di cui all’art. 3 dello Statuto dell’EnBiCC.
Il Fondo, è finanziato mensilmente, dai versamenti dei contributi dei destinatari nonché da versamenti volontari a carico degli Amministratori della Categoria del Credito Cooperativo.
Sono fatte salve eventuali diverse misure determinate su Accordo dei Soci di cui all’art. 3 dello Statuto dell’EnBiCC.
Tutti i contributi che affluiscono sono destinati alle finalità del Fondo, fatto salvo quanto necessario per le spese di gestione.
La contribuzione decorrerà dalla data di effettiva sospensione del contributo al Fondo di Solidarietà.
La misura della contribuzione di cui al punto precedente è rispettivamente di 2/3 a carico delle Aziende e di 1/3 a carico dei lavoratori, calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende destinatarie, anche in concorso con le prestazioni del Fondo di Solidarietà, le seguenti prestazioni:
a) un importo annuo pari a 3.500 euro per un periodo di tre anni per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore che venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inclusi i contratti di apprendistato e superato l’eventuale periodo di prova.
Nel caso di persone con disabilità, il predetto importo annuo è pari a euro 5.000 nel caso in cui la sede di lavoro sia nella stessa provincia di residenza.
Quale incentivo alla crescita occupazionale stabile, un ulteriore importo di euro 3.500 annui per tre anni viene erogato alle Aziende che, operando una delle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui ai precedenti alinea, incrementi il numero delle lavoratrici/lavoratori a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio di ciascun anno.
b) Nei casi di indisponibilità finanziaria, per l’Azienda interessata, da parte del Fondo di Solidarietà nelle ipotesi di ricorso alle prestazioni ordinarie, un contributo a sostegno della realizzazione di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro che siano oggetto di accordi collettivi.
Il contributo di cui al comma che precede è pari a euro 90 per giornata di formazione qualificata e qualificante per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore che svolga attività formativa in ore per le quali è riconosciuta la normale retribuzione.
c) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi, in caso di accesso alle prestazioni emergenziali, nella misura massima del 35% del contributo a carico dell’Azienda per il periodo successivo alla fruizione della NASpI da parte della lavoratrice e del lavoratore e fino alla fine della fruizione delle prestazioni.
Il Fondo, anche in concorso con le prestazioni del Fondo di Solidarietà, provvede altresì ad erogare alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari le seguenti prestazioni:
a) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi, fino ad un massimo di euro 1.875 annui per la durata massima di 4 anni, nel caso di intese raggiunte a livello locale, ovvero di Gruppo per le BCC/CRA o Aziende, che stabiliscano specifiche regolamentazioni contrattuali, per una durata massima di 48 mesi.
b) nei processi connessi alla c.d. staffetta generazionale prevista nell’ambito del Fondo di Solidarietà e in concorso con le prestazioni eventualmente provvedute da questo, un contributo al lavoratore interessato da una riduzione dell’orario di lavoro, pari al 25% della retribuzione persa e comunque non oltre la concorrenza con il 100% della stessa in caso di concorso con le prestazioni del Fondo di Solidarietà. Tale prestazione è riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito di pensione, anticipata o di vecchiaia, e comunque per un periodo massimo di 36 mesi; la prestazione e da riproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per frazioni di anno.
AI fine di garantire al lavoratore la prestazione di cui al precedente comma, il Fondo eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto importo. II Fondo eroga altresì al datore di lavoro un importo corrispondente all'onere a suo carico per la contribuzione previdenziale correlata, e per i relativi oneri di gestione del Fondo di Solidarietà, in favore degli interessati.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


