giovedì, 26 marzo 2026 | 12:39

In Gazzetta la Legge di delegazione europea 2025

Pubblicata, nella G.U. 25 marzo 2026, n. 70, la Legge 17 marzo 2026, n. 36, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

In Gazzetta la Legge di delegazione europea 2025

Pubblicata, nella G.U. 25 marzo 2026, n. 70, la Legge 17 marzo 2026, n. 36, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

La legge di delegazione europea rappresenta, insieme alla legge europea, uno dei due principali strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotti dalla L 24 dicembre 2012, n. 234, che ha realizzato una riforma organica della disciplina relativa alla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle norme e delle politiche dell’UE.

Ai sensi dell’art. 30, L n. 234/2012, la legge di delegazione europea contiene:

- disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente al recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

- disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

- disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;

- delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
delega legislativa al Governo limitatamente a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

- disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

- disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

- delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.

Si rammenta che il disegno di legge di delegazione europea, con l’indicazione dell’anno di riferimento, deve essere presentato dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno.

È inoltre prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea (cosiddetto “secondo semestre”), da adottare, ove necessario, entro il 31 luglio di ciascun anno, nonché la facoltà per il Governo di presentare specifici disegni di legge finalizzati all’attuazione di singoli atti normativi dell’Unione europea nei casi di particolare rilievo politico, economico e sociale.

Tra le diverse misure di delega introdotte, si prevede:

- l'aggiornamento del sistema europeo di protezione giuridica dei disegni e modelli, semplificando le procedure, migliorando l'accesso alla tutela e adattando le regole alle sfide poste dalla digitalizzazione, in particolare a beneficio delle PMI e dei settori creativi;

- l'aggiornamento delle norme di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine, adeguandole alle tecnologie emergenti, al fine di rafforzare la sicurezza di consumatori e lavoratori e, al tempo stesso, favorire la competitività del settore manifatturiero europeo;

- l'introduzione nel settore dell'industria a zero emissioni di misure dirette a promuovere e a stimolare gli investimenti in tecnologie che sostengono la transizione verso l'energia pulita e rilasciano emissioni di gas a effetto serra estremamente basse, nulle o negative quando vengono utilizzate. A tal fine, il regolamento prevede l'individuazione di progetti prioritari essenziali per rafforzare la resilienza e la competitività dell'industria dell'UE e la riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

di Anna Russo

Fonte normativa