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Legge PMI: semplificazioni per la gestione dei lavoratori
La Legge annuale sulle piccole e medie imprese introduce, tra l'altro, alcune semplificazioni degli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro inerenti il personale delle PMI (L 11 marzo 2026 n. 34)
Legge PMI: semplificazioni per la gestione dei lavoratori
La Legge annuale sulle piccole e medie imprese introduce, tra l'altro, alcune semplificazioni degli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro inerenti il personale delle PMI (L 11 marzo 2026 n. 34)
Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione
I lavoratori delle PMI possono accedere al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione (Art. 6, L 11 marzo 2026 n. 34).
In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonchè alla Gestione separata, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione.
Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'INPS, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
I suddetti soggetti, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.
I lavoratori interessati possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto è riconosciuto:
- un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa previsto per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
I benefici sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
Modelli semplificati di organizzazione in materia di sicurezza sul lavoro
Viene previsto di affidare all'Inail il compito di adottare modelli semplificati di organizzazione e gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le micro e piccole-medie imprese (art. 10, L 11 marzo 2026, n. 34).
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di una efficace valutazione dei rischi e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è richiesto al datore di lavoro di predisporre un modello di organizzazione e gestione che assicuri un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici connessi alle responsabilità delle diverse figure preposte.
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. (art. 30, DLgs 9 aprile 2008, n. 81).
La Legge annuale PMI prevede che, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali elabora:
- d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale;
- supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo.
La norma stabilisce che l'Inail provvederà all'adozione dei suddetti modelli semplificati di organizzazione e gestione degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Informativa sui rischi per i lavoratori in smart working
E' introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di redigere un'informativa scritta dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro in forma agile da consegnare ai lavoratori interessati (art. 11, L 11 marzo 2026 n. 34).
Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Resta fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Per la violazione del suddetto obbligo informativo, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Redazione Inquery



