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Legge PMI: incentivi fiscali, credito e riforme strutturali
La legge annuale 2026 sulle PMI introduce interventi organici per rafforzare competitività, accesso al credito e collaborazione tra imprese. Di seguito le misure su incentivi fiscali, riforme strutturali, sostegno all’innovazione e filiere produttive (L 11 marzo 2026, n. 34)
Legge PMI: incentivi fiscali, credito e riforme strutturali
La legge annuale 2026 sulle PMI introduce interventi organici per rafforzare competitività, accesso al credito e collaborazione tra imprese. Di seguito le misure su incentivi fiscali, riforme strutturali, sostegno all’innovazione e filiere produttive (L 11 marzo 2026, n. 34)
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese (art. 1)
La norma introduce, per il triennio 2026-2028, un regime di sospensione d’imposta sugli utili accantonati in apposita riserva dalle imprese aderenti a contratti di rete. Il beneficio è subordinato alla destinazione delle somme agli investimenti previsti dal programma comune, incentivando così forme di collaborazione stabile e progetti condivisi di sviluppo.
Interventi su imprese con marchi storici (art. 2)
Viene ridefinito l’ambito operativo del fondo per la salvaguardia occupazionale, limitando gli interventi alle imprese con più di venti dipendenti titolari di marchi storici di interesse nazionale. Si amplia inoltre la finalità del fondo, consentendo operazioni di acquisizione da parte di imprese dello stesso settore anch’esse titolari di marchi storici, con l’obiettivo di rafforzare continuità produttiva e filiere.
Sostegno alla filiera della moda (art. 3)
La disposizione disciplina l’impiego delle risorse destinate alla riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree interessate da crisi non complesse. I fondi sono orientati a sostenere programmi di sviluppo delle PMI del settore moda, con particolare attenzione ai processi di aggregazione tra imprese.
Centrali consortili e mutualità di sistema (art. 4)
Le centrali consortili vengono riconosciute come enti mutualistici di sistema, con la funzione di accrescere la competitività delle MPMI attraverso modelli organizzativi innovativi. La vigilanza è affidata al Ministero competente, mentre una delega al Governo è prevista per definire in modo organico disciplina, funzionamento e controlli.
Consorzi stabili e appalti pubblici (art. 5)
La norma interviene sulla qualificazione dei consorzi per la partecipazione alle gare pubbliche, estendendo ai consorzi stabili la possibilità di utilizzare requisiti propri. Vengono inoltre introdotti nuovi obblighi e facoltà, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle PMI al mercato degli appalti.
È conferita al Governo una delega per la razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei confidi. L’intervento dovrà essere attuato entro dodici mesi e punta a rafforzare il ruolo di questi soggetti nel facilitare l’accesso al credito per le imprese.
Valorizzazione finanziaria del magazzino (art. 8)
Si amplia la disciplina della cartolarizzazione, includendo crediti futuri e proventi derivanti da beni mobili non registrati. Viene inoltre estesa la garanzia ai beni sottostanti e ai prodotti derivanti dalla loro trasformazione, introducendo anche la possibilità di utilizzare società veicolo per la gestione delle operazioni.
Esoneri assicurativi per mezzi aziendali (art. 9)
Si prevede l’esonero dall’obbligo di assicurazione per carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati esclusivamente in aree non accessibili al pubblico. Analoga esclusione riguarda le macchine agricole non immatricolate o non idonee alla circolazione, se impiegate in spazi privati.
Delega per la riforma dell’artigianato (art. 15)
Il Governo è delegato a riordinare e aggiornare la disciplina dell’artigianato entro nove mesi, attraverso un intervento organico di semplificazione, coordinamento e abrogazione delle norme incompatibili. È prevista anche la possibilità di adottare decreti correttivi nei ventiquattro mesi successivi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Tutela dell’artigianalità nella comunicazione (art. 16)
Viene introdotto il divieto di utilizzare riferimenti all’artigianalità nella promozione commerciale da parte di imprese non iscritte all’albo o che non producono direttamente i beni. La misura mira a tutelare autenticità e trasparenza del settore.
Riordino della disciplina su start-up e PMI innovative (art. 24)
È prevista una delega al Governo per la redazione di un testo unico che riordini la normativa relativa a start-up innovative, PMI innovative, spin-off, incubatori e acceleratori. L’obiettivo è semplificare e rendere più coerente un quadro normativo attualmente frammentato.
Rafforzamento del Garante per le PMI (art. 25)
La norma aggiorna le funzioni del Garante per le PMI, ampliando il monitoraggio delle politiche europee e introducendo modalità di consultazione più strutturate con esperti e associazioni di categoria, tra cui i cosiddetti “Reality Checks”, da utilizzare con regolarità.
Attrazione investimenti e valorizzazione dei territori (art. 26)
La disposizione amplia l’ambito applicativo del regime fiscale agevolato per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno, estendendolo anche ai comuni di medie dimensioni con popolazione tra 20.000 e 30.000 abitanti. Contestualmente, si rafforza il ruolo della segreteria tecnica presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, includendo tra le sue funzioni la promozione dell’attrattività territoriale anche nei confronti dei lavoratori stranieri in modalità da remoto. Infine, viene integrata la composizione del Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri con la partecipazione di un rappresentante del Ministero del turismo, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di sviluppo e attrazione.
di Anna Russo
Fonte normativa


