(inquery)
Dispositivi di sicurezza su lavoro: nuove prescrizioni
L'Ispettorato fornisce chiarimenti sulle nuove prescrizioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2025 in materia di dispositivi di protezione contro gli infortuni sui luoghi di lavoro (INL - Circolare 23 febbraio 2026, n. 1)
Dispositivi di sicurezza su lavoro: nuove prescrizioni
L'Ispettorato fornisce chiarimenti sulle nuove prescrizioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2025 in materia di dispositivi di protezione contro gli infortuni sui luoghi di lavoro (INL - Circolare 23 febbraio 2026, n. 1)
In materia di dispositivi di protezione individuale, il Decreto Sicurezza 2025 (art. 5, co. 1, lett. g), DL n. 159/2025) ha integrato gli obblighi a carico del datore di lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione dei DPI, al fine di garantirne l'efficienza e l'igiene, estendendoli agli indumenti di lavoro che in base alle specifiche caratteristiche assumono la qualifica di DPI. La previsione è completata con la prescrizione di individuare gli indumenti considerati DPI nell'ambito del Documento di valutazione dei rischi. (art. 77, co. 4, lett.a) , DLgs n. 81/2008).
Alla luce della nuova disposizione, pertanto, sarà necessario adeguare o redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) avendo cura di individuare gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
Requisiti di sicurezza delle scale
In merito alle misure di sicurezza per utilizzo delle scale, vengono specificati i requisiti prescritti per le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso. (Art. 5, co. 1, lett. h), DL n. 159/2025).
Tali scale devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto (art. 115, DLgs n. 81/2008) o di una gabbia di sicurezza. La scelta deve essere effettuata "in base alla valutazione del rischio", poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso).
Pertanto, specie in relazione alle scale già installate, qualora le stesse siano prive di gabbia, le verifiche ispettive andranno ad accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell'impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori.
A tal proposito, l'Ispettorato evidenzia che in caso di violazione la sanzione per datori di lavoro e dirigenti è quella prevista all'art. 159, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro).
Restano invariate le ulteriori caratteristiche della scala:
- distanza minima pari a 15 cm tra i pioli e la parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata;
- distanza massima pari a 60 cm tra il piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto ad essi;
- maglie o aperture della gabbia di sicurezza di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le suddette disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1 ° febbraio 2026. (art. 113, co. 2, DLgs n. 81/2008).
Protezione contro le cadute dall'alto
Sono modificate le disposizioni riguardanti i "sistemi di protezione contro le cadute dall'alto" (Art. 115, DLgs n. 81/2008, modificato dall'art. 5, co. 1, lett. i), del DL n. 159/2025).
È anzitutto ribadito l'obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza.
È stata inoltre rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, la disposizione modificata elenca quattro diverse tipologie di sistemi:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
Tutti i suddetti sistemi sono costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento. Fermo restando che vanno scelti in base all'idoneità "per l'uso specifico", viene stabilito che i primi 3 sistemi hanno priorità rispetto all'ultimo.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


