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CCNL Marketing Operativo Anpit - Cisal: Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori intermittenti
Stipulato un accordo per i dipendenti dei servizi di marketing operativo in materia di Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori intermittenti
CCNL Marketing Operativo Anpit - Cisal: Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori intermittenti
Stipulato un accordo per i dipendenti dei servizi di marketing operativo in materia di Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori intermittenti
L’accordo, sottoscritto il 21 gennaio 2026, tra la ANPIT, la FEDERMAKETING-Azienda Italia, la UNICA, la ATECA e la CISAL-Terziario, con l’assistenza della CISAL, decorre dal 1° gennaio 2026.
Nel settore di riferimento del marketing operativo e dei servizi connessi, si è consolidata nel tempo una prassi applicativa che prevede, per i soli lavoratori intermittenti, la corresponsione mensile della quota di TFR maturata, in proporzione alle ore effettivamente prestate.
La Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007, nel disciplinare il Fondo di Tesoreria INPS, ha espressamente previsto che l’obbligo di versamento può essere superato per quelle categorie di lavoratori per le quali il CCNL preveda, in alternativa all’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote di TFR maturate, riconoscendo valore derogatorio alla fonte collettiva.
Le Parti, pertanto, convengono che, in considerazione della natura strutturalmente discontinua, saltuaria e non continuativa del rapporto di lavoro intermittente:
1. per i soli lavoratori intermittenti, il Trattamento di Fine Rapporto può essere corrisposto con cadenza periodica, anche mensile, in busta paga;
2. la quota di TFR. è calcolata in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate nel periodo di riferimento, secondo i criteri di cui all'art. 2120 c.c.;
3. tale modalità di corresponsione costituisce modalità alternativa all’accantonamento, pattizia e collettivamente prevista, coerente con la struttura del rapporto di lavoro intermittente.
La suddetta corresponsione periodica del TFR, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, costituisce modalità ordinaria di maturazione e liquidazione della quota maturata e determina, ab origine, l'assenza di accantonamento aziendale delle relative quote, conseguentemente, determina il superamento dell’obbligo di versamento della quota di TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Tale esclusione opera esclusivamente per i lavoratori intermittenti e non è estendibile ad altre tipologie contrattuali, se non espressamente previste dal CCNL.
Ciò non costituisce rinuncia al TFR da parte del lavoratore, né anticipazione in senso tecnico, ma rappresenta modalità ordinaria e strutturale di liquidazione contestuale alla maturazione delle quote, definita dalla contrattazione collettiva in ragione della peculiare discontinuità del lavoro intermittente;.
Inoltre, non è applicabile ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ordinari, né ad altre forme contrattuali diverse dal lavoro intermittente e non pregiudica l’applicazione della previdenza complementare, ove validamente esercitata dal lavoratore secondo la normativa vigente.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


