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Cantieri edili: tessera di riconoscimento con codice anticontraffazione per i lavoratori
L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito nuove precisazioni in materia di attività di vigilanza, appalto e subappalto (INL – circolare 23 febbraio 2026 n. 1)
Cantieri edili: tessera di riconoscimento con codice anticontraffazione per i lavoratori
L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito nuove precisazioni in materia di attività di vigilanza, appalto e subappalto (INL – circolare 23 febbraio 2026 n. 1)
Nell'ottica di concentrare sempre di più l'attenzione delle attività ispettive verso i settori e gli ambiti di maggior rischio di irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Ai fini di una programmazione ispettiva mirata alle fattispecie di appalto, ciascun Ispettorato deve avvalersi di tutte le informazioni a disposizione, comprese le informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari che devono riportare anche l'indicazione delle imprese che operano in regime di subappalto, nonché delle informazioni che sono disponibili dalla banca dati degli appalti in agricoltura e dalla banca dati degli appalti della logistica (art. 1-quater del D.L. n. 73/2025, conv. da L. n. 105/2025).
Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con apposito DM sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento ma ne aggiunge un'ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all'adozione del DM previsto dall'art. 3, comma 3, DL n. 159/2025 che provvederà ad individuare "le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate".
Una volta adottato il cit. DM e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano "fisicamente" nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con DM, per le quali si prevede anche l'estensione della patente a crediti.
A carico dei datori di lavoro e dirigenti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


