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Rete del lavoro agricolo di qualità: iscrizione e permanenza delle imprese
L'INL ha fornito nuovi chiarimenti in materia di sicurezza, con riguardo, tra l'altro, alle Rete del lavoro agricolo di qualità (INL – circolare 23 febbraio 2026 n. 1)
Rete del lavoro agricolo di qualità: iscrizione e permanenza delle imprese
L'INL ha fornito nuovi chiarimenti in materia di sicurezza, con riguardo, tra l'altro, alle Rete del lavoro agricolo di qualità (INL – circolare 23 febbraio 2026 n. 1)
L'art. 2, comma 1, del DL n. 159/2026 ha apportato modifiche ai requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, intervenendo sull'art. 6, comma 1, del DL n. 91/2014 (conv. da L n. 116/2014).
Anzitutto, è prevista quale ulteriore causa ostativa all'iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ, l'aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale "e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
Inoltre, è considerato impedimento all'iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ l'essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, "di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
Tale disposizione non trova tuttavia applicazione laddove "il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia".
Per quanto concerne le violazioni prevenzionistiche, sarà dunque necessario ottemperare alla prescrizione e pagare in sede amministrativa le corrispondenti somme.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


