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Pensione: requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita
L'Inps ha fornito indicazioni sull'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028, specificando le fattispecie per le quali non è prevista l'applicazione dell'adeguamento e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo (INPS - circolare 16 marzo 2026 n. 28)
Pensione: requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita
L'Inps ha fornito indicazioni sull'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028, specificando le fattispecie per le quali non è prevista l'applicazione dell'adeguamento e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo (INPS - circolare 16 marzo 2026 n. 28)
Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 20272028
Il decreto direttoriale 19 dicembre 2025, per il biennio 2027-2028, ha previsto un incremento di 3 mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
I requisiti di accesso al sistema pensionistico sono incrementati:
- nella misura di un mese per l'anno 2027;
- nella misura intera di tre mesi per l'anno 2028.
Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
I requisiti di accesso al sistema pensionistico, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, con riferimento ai seguenti trattamenti, sono i seguenti:
- pensione di vecchiaia (art. 24, co. 6 e 7, DL n. 2012011);
- pensione anticipata (art. 24, co. 10 e 11, DL n. 201/2011);
- pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, co. 199, lett. a), b) e c), L n. 232/2016).
Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in argomento anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:
Anno | Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 | 67 anni e 1 mese |
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 | 67 anni e 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2029 | 67 anni e 3 mesi* |
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 | |
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico è il seguente:
Anno | Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 | 71 anni e 1 mese |
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 | 71 anni e 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2029 | 71 anni e 3 mesi* |
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 | |
Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:
Anno | Uomini | Donne |
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 | 42 anni e 11 mesi | 41 anni e 11 mesi |
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese |
Dal 1° gennaio 2029 | 43 anni e 1 mese* | 42 anni e 1 mese* |
*Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 | ||
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafico e contributivo per il conseguimento della pensione anticipata, sono i seguenti:
Anno | Età | Contribuzione |
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 | 64 anni e 1 mese | 20 anni e 1 mese |
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 | 64 anni e 3 mesi | 20 anni e 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2029 | 64 anni e 3 mesi* | 20 anni e 3 mesi* |
Pensione anticipata per i lavoratori precoci
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è il seguente:
Anno | Requisito |
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 | 41 anni e 1 mesi |
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 | 41 anni e 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2029 | 41 anni e 3 mesi* |
Fattispecie per le quali non trova applicazione l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita
Le fattispecie previste dalla legge di Bilancio 2026, per le quali non trova applicazione l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, dono le seguenti:
- lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti.
- pensione anticipata per i lavoratori precoci;
- lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti;
Disposizioni per i titolari dell'APE sociale
L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 3.1 della presente circolare che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale.
Il comma 180 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, tale comma dispone l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'AGO.
Il successivo comma 181 stabilisce che con DPCM sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento aggiuntivo di cui al comma 180 possa non trovare applicazione o si applichi parzialmente.
Conseguentemente, i requisiti anagrafico e contributivo, qualora l'accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall'età, previsti per il trattamento pensionistico in favore del personale in argomento sono incrementati come segue:
- di 1 mese per l'anno 2027;
- di 3 mesi per l'anno 2028.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


