(inquery)
Dimissioni per inadempimento contributivo del datore di lavoro: accesso alla Naspi
Il perdurante omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro integra l'ipotesi di giusta causa delle dimissioni che da' diritto alla prestazione Naspi (Corte di Cassazione - Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5445)
Dimissioni per inadempimento contributivo del datore di lavoro: accesso alla Naspi
Il perdurante omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro integra l'ipotesi di giusta causa delle dimissioni che da' diritto alla prestazione Naspi (Corte di Cassazione - Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5445)
Il lavoratore ha presentato le dimissioni per giusta causa in ragione del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro sin dal primo mese di paga e in modo perdurante fino al momento delle dimissioni, per un totale di 16 mesi.
Alla domanda del lavoratore di accesso alla prestazione Naspi, l'Inps ha risposto con provvedimento di rigetto sostenendo che l'inadempienza contributiva del datore di lavoro non integra giusta causa di dimissioni che da' diritto all'indennità.
Il provvedimento è stato impugnato dal lavoratore presso il Tribunale di Napoli che ha respinto il ricorso con sentenza riformata in appello.
La Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda del lavoratore e condannato l'Inps al pagamento dell'indennità Naspi affermando che:
"l'inadempimento contributivo assume una particolare gravità qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata. Pertanto, le dimissioni - motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro - sono sorrette da giusta causa, in quanto il mancato versamento della dovuta contribuzione per sedici mesi costituisce senza dubbio rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. Si tratta, infatti, di una condotta gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto".
La decisione è stata impugnata dall'Inps rimarcando l'insussistenza di giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. quale presupposto legittimante l'erogazione della Naspi, e in particolare la radicale violazione, da parte della Corte territoriale, dei criteri alla stregua dei quali può essere ritenuta la sussistenza di una giusta causa di dimissioni.
L'Inps assume che affinchè possa configurarsi un'ipotesi di giusta causa di dimissioni occorre:
a) il grave/gravissimo inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del datore con pregiudizio del lavoratore;
b) l'immediatezza del recesso del lavoratore rispetto all'inadempimento datoriale.
L'ente previdenziale denunzia l'erroneità della pronunzia nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa di dimissioni in virtù del mero mancato versamento della contribuzione obbligatoria all'Inps, senza valutazione degli indici sintomatici della gravità e, soprattutto, senza tener conto delle tutele apprestate dall'ordinamento previdenziale al fine di sterilizzare gli effetti negativi dell'inadempimento datoriale nell'ambito del rapporto previdenziale contributivo nei confronti dell'Inps, segnatamente:
- del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c.;
- della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.
Secondo l'Inps, i suddetti istituti escludono in radice che la condotta datoriale inadempiente verso l'Inps, unico creditore dell'obbligazione contributiva, possa comportare un effetto pregiudizievole verso l'assicurato e tramutarsi, quindi, in una giusta causa di dimissioni.
Inoltre, l'ente previdenziale ritiene insussistente l'immediatezza del recesso e quindi la necessaria interrelazione tra l'inadempimento e le dimissioni; rimarca che l'attualità delle dimissioni va esclusa perché, già all'esordio del rapporto lavorativo il datore non versava la contribuzione, sicché alcuna immediatezza può essere ravvisata tra le rassegnate dimissioni e l'inizio della condotta inadempiente, risalente a 16 mesi prima.
Confermando la decisione della Corte territoriale, i giudici di Cassazione hanno affermato che:
- in tema di dimissioni del lavoratore per giusta causa la valutazione della gravità dell'inadempimento datoriale è rimessa al sindacato del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. Nella fattispecie, la motivazione risulta congrua e sicuramente rispettosa del cd. minimo costituzionale, avendo la Corte territoriale ritenuto che il mancato pagamento della contribuzione, peraltro per ben 16 mesi e fin dall'inizio del rapporto, costituisca un inadempimento molto grave e tale da recidere il rapporto fiduciario tra le parti;
- sotto il diverso profilo dell'immediatezza del recesso, ovvero della connessione immediata tra inadempimento datoriale e la decisione di dimettersi, il nesso non si rinviene, tanto o solo, in un segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l'inadempimento, ma può sussistere anche quando il recesso non segua direttamente (sul piano temporale) i fatti, dovendo l'immediatezza essere intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l'inadempimento, con valutazione rimessa al giudice del merito. D'altra parte, nella fattispecie, la condotta omissiva di mancato versamento della contribuzione era stata continuativa fin dall'assunzione ed era altresì perdurante al momento delle dimissioni, sicché l'inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz'altro sussistente, quindi, il requisito dell'immediatezza.
- ai fini della valutazione della giusta causa e quindi della gravità dell'inadempimento datoriale, non rilevano le tutele apprestate dall'ordinamento previdenziale al fine di sterilizzare gli effetti negativi dell'inadempimento datoriale (principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e costituzione della rendita vitalizia). Tali rimedi, infatti, sono predisposti dall'ordinamento a tutela della parte debole del rapporto, il lavoratore, per garantirgli le prestazioni previdenziali o la rendita, ma dette prestazioni non elidono affatto la lesione del rapporto fiduciario che intercorre, invece, su un piano completamente diverso, tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare tutti i rapporti contrattuali, ivi compreso quello di lavoro.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



